Condizioni generali di contratto per acquisti di beni e servizi

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto per l'acquisto di beni e servizi (di seguito denominate "Condizioni Generali") si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali di PERI Srl con sede in via Archimede 23, 20864 Agrate Brianza (MB), Italia.

1.2 Le presenti condizioni generali si applicano sempre a tutte le consegne e i servizi del Fornitore a favore di PERI. Altre disposizioni, in particolare le condizioni generali del Fornitore, non si intenderanno mai applicabili, indipendentemente dal fatto che siano state espressamente respinte da PERI o meno. I Termini e le Condizioni tutte qui di seguito specificate si applicano in via esclusiva anche se PERI dovesse eseguire o accettare un servizio che preveda altri differenti termini e condizioni.

1.3 Gli accordi individuali tra PERI e il Fornitore hanno sempre la priorità per ogni singolo caso e prevalgono su ogni eventuale diversa pattuizione. Salvo prova contraria, il contenuto di patti difformi da quanto esattamente indicato nelle presenti Condizioni Generali dovrà essere sempre soggetto ad un contratto scritto o ad una conferma scritta da parte di PERI.

1.4 Le indicazioni sull'applicabilità delle disposizioni legali hanno solo scopo di chiarimento. Le disposizioni di legge, pertanto, si applicano e prevalgono indipendentemente da qualsiasi chiarimento corrispondente. Resta ferma la libera disponibilità delle parti a poter determinare liberamente il contenuto dei propri accordi ai sensi ed effetti dell’art. 1322 c.c, e ciò entro i limiti previsti dalla legge.

 

2. Conclusione del Contratto / Contratto

2.1 Offerte, preventivi e altri servizi del Fornitore che risultano propedeutici alla conclusione del contratto sono gratuiti. A meno che l'offerta non preveda un diverso periodo vincolante, il Fornitore resta sempre vincolato alla sua offerta per un termine minimo garantito ed irrevocabile di quattro (4) settimane.

2.2 Gli ordini di PERI sono legalmente validi ed efficaci solo se effettuati per iscritto. Eventuali ordini effettuati oralmente o telefonicamente necessitano, comunque, della successiva conferma scritta da parte di PERI per essere validi ed efficaci. Per preservare la forma scritta, in ogni caso, saranno considerate valide anche semplici comunicazioni via e-mai, purché il testo non contenga in alcuna sua parte condizioni differenti da quelle qui specificate. In tal caso eventuali condizioni difformi non avranno alcuna validità e si intenderanno automaticamente sostituite da quelle specificate nel presente atto.

2.3 Il Fornitore è tenuto a confermare gli ordini entro un periodo massimo di cinque (5) giorni lavorativi tramite una conferma d'ordine vincolante in forma di testo tramite e-mail a acquisti@peri.it o tramite consegna o esecuzione. Dopo questo periodo, PERI non è più vincolata dall'ordine e diviene libera di contrattare con un nuovo differente fornitore, senza avere nulla da riconoscere al Fornitore iniziale. Qualsiasi conferma ritardata sarà considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione ulteriore da parte di PERI. Una conferma d'ordine che si discosta dall'ordine originale, in particolare per quanto riguarda quantità, prezzi, date di consegna, proprietà delle consegne o dei servizi ordinati, è considerata una nuova offerta e richiede sempre l'accettazione espressa da parte di PERI.

 

3. Prezzi e pagamento

3.1 I prezzi indicati nell'ordine sono vincolanti ed immodificabili.

3.2 Salvo quanto diversamente specificato nell'ordine di PERI, i prezzi sono vincolanti (DDP Incoterms® 2020), inclusi imballaggio e carico nonché IVA all'aliquota legale, a meno che ciò non sia indicato separatamente nella fattura.

3.3 Le fatture devono essere emesse separatamente per ogni ordine e consegna, specificando il numero dell'ordine e altri numeri di identificazione dell'ordine (inclusi numero del fornitore, numero dell'articolo, articolo dell'ordine).

3.4 A meno che siano indicate condizioni diverse, il prezzo concordato è dovuto a mezzo di pagamento da eseguirsi entro sessanta (60) giorni di calendario dalla consegna o dal servizio completamente eseguito e privo di difetti (inclusa qualsiasi accettazione concordata) ed, in ogni caso, previo ricevimento di regolare fattura.

3.5 Nella misura in cui PERI è tenuta a effettuare pagamenti anticipati in singoli casi, il Fornitore deve, in cambio, fornire a PERI una controgaranzia di un istituto di credito, come garanzia per il rimborso di pagamenti anticipati in eccesso a causa di inadempimento finale o cattiva esecuzione.

3.6 I pagamenti effettuati da PERI al Fornitore non costituiscono mai alcun automatico riconoscimento della regolare consegna né alcuna implicita conferma di una buona esecuzione contrattuale da parte del Fornitore.

3.7 Se emerge che il Fornitore ha stipulato un accordo al momento della presentazione della sua offerta o nel contesto della fornitura di consegne e servizi a PERI, che costituisce una limitazione inammissibile della concorrenza o una forma di comportamento sleale, il medesimo Fornitore sarà obbligato a pagare il 15% dell'importo della fattura come risarcimento forfettario a PERI, a meno che non venga dimostrato un diverso maggiore importo di danno.

 

4. Tempi di consegna e servizio, consegna, ritardo nella consegna e accettazione

4.1 I tempi di consegna e di esecuzione specificati nell'ordine accettato da PERI sono vincolanti. Se nell'ordine non è specificato alcuna data e/o periodo di consegna e/o di esecuzione e non è stato stipulato alcun altro accordo, il tempo di consegna e/o di esecuzione sarà sempre di quattro (4) settimane dalla conclusione del contratto. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente PERI per iscritto nel caso in cui diventi improbabile o comunque difficoltoso rispettare i tempi di consegna/esecuzione concordati, e ciò per qualsiasi motivo. La data di consegna all'indirizzo di ricezione di PERI o presso il diverso luogo di ricezione specificato nell'ordine sarà considerata decisiva ed essenziale al fine di valutare il puntuale rispetto dei tempi di consegna/esecuzione.

4.2 Salvo diverso accordo, le consegne saranno effettuate secondo le modalità ed i termini di cui al DDP Incoterms® 2020 in vigore al momento della conclusione del contratto, con consegna all'indirizzo specificato nell'ordine.

4.3 Le consegne e le prestazioni anticipate nonché le consegne e le prestazioni parziali da parte del Fornitore sono consentite solo previo consenso scritto da parte di PERI. In caso contrario, PERI ha il diritto di restituire la consegna a spese e rischio del Fornitore. Qualora PERI accetti tale consegna, il periodo di pagamento ai sensi del Paragrafo 3.4 non può decorrere prima della effettiva data di consegna/esecuzione concordata.

4.4 I numeri d'ordine completi e altre informazioni concordate (inclusi numero del creditore, numero dell'articolo, articolo dell'ordine, ecc.) devono essere indicati su tutti i DDT di spedizione, note di consegna o altri documenti di consegna, fatture o altra corrispondenza. Resta fermo che ogni consegna deve essere accompagnata da un regolare DDT.

4.5 Il Fornitore deve, al più tardi, al momento della consegna della merce da acquistare da parte del Fornitore (di seguito denominata "Articoli di consegna") consegnare a PERI i certificati di qualità richiesti e deve fornire tutte le prove richieste per la consegna e il loro utilizzo contrattualmente stipulato o consuetudinario, come certificati di prova, relazioni di analisi, certificati di accettazione, senza indugio, ma al più tardi al momento della consegna degli Articoli di consegna.

4.6 In caso di ritardo nella consegna/prestazione di cui è responsabile il Fornitore, PERI ha il diritto, senza pregiudizio di altre pretese legali, di richiedere al Fornitore il pagamento di una penale pari allo 0,25% del valore contrattuale complessivo per ogni giorno di calendario di ritardo e, comunque, non superiore ad un totale del cinque percento (5%) del valore contrattuale complessivo, a causa della ritardata consegna/prestazione. Resta sempre ferma la possibilità per PERI di poter pretendere l’eventuale maggior danno subito rispetto a quanto riconosciuto a mezzo delle penali qui convenute.

4.7 Ogni circostanza che può mettere a rischio il puntale rispetto delle date di consegna concordate devono essere segnalate immediatamente a PERI per iscritto. Il diritto di PERI di recedere dal contratto o di richiedere danni per inadempimento ai sensi dei requisiti legali rimane inalterato, fatta salva qualsiasi imputazione ai sensi del precedente punto 4.6

 

5. Trasferimento del rischio

Nel caso di consegne di Articoli di consegna per i quali il Fornitore non è contrattualmente obbligato all’installazione od assemblaggio nel luogo di esecuzione, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale degli Articoli di consegna passerà a PERI solo al momento della effettiva consegna degli Articoli stessi all'indirizzo di consegna indicato da PERI. Nei casi in cui in cui deve aver luogo l'accettazione espressa della consegna o dell’esecuzione da parte di PERI, il trasferimento del rischio avviene solo al momento esatto dell'accettazione da parte di PERI.

 

6. Conformità normativa, importazione ed esportazione

6.1 Il Fornitore è responsabile di garantire che gli Articoli di consegna o parti di essi siano conformi a tutte le leggi, linee guida o altre disposizioni normative vigenti ed ai regolamenti delle autorità e delle associazioni professionali applicabili.

6.2 In particolare, il Fornitore deve garantire che gli Articoli di consegna o parti di essi non siano soggetti a restrizioni all'esportazione nazionali o internazionali. Qualora un Articolo di consegna o parti di esso siano soggetti a tale restrizione all'esportazione, il Fornitore dovrà procurarsi le licenze di esportazione necessarie per l'esportazione in tutto il mondo a proprie spese. Qualora un Articolo di consegna o parti di esso siano soggetti a tali restrizioni all'esportazione, è responsabilità del Fornitore procurarsi le licenze necessarie per l'importazione e l'esportazione in tutto il mondo a proprie spese e in tempo utile prima della consegna degli Articoli di consegna a PERI.

 

7. Diritti di utilizzo

7.1 Per l'utilizzo di campioni, preventivi, disegni, documentazione e informazioni simili di natura fisica o immateriale riguardanti beni fabbricati individualmente, il Fornitore concede irrevocabilmente a PERI il diritto esclusivo di utilizzo degli stessi. È escluso qualsiasi utilizzo da parte del Fornitore o del rispettivo autore. La concessione del diritto di utilizzo è gratuita, non è limitata al contenuto e non è limitata nel tempo. La concessione a PERI del diritto esclusivo da parte del Fornitore deve avvenire sempre nel pieno rispetto delle vigenti leggi tutte, ed in particolare della Legge 22/04/1941 n. 633 (Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166) sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché nel collegato regolamento di attuazione contenuto nel Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1942, n. 286), oltre che dalle disposizioni contenute nel vigente codice civile (art. 2575 – 2583 c.c.). Inoltre deve essere sempre garantito da parte del Fornitore a PERI il pieno rispetto e l’osservanza delle direttive europee 93/98/CEE - 2001/29/CE nonché, nel caso, della Direttiva n. 2019/790/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

7.2 Campioni, preventivi, disegni, documentazione e informazioni simili di natura fisica o immateriale, la cui proprietà è stata trasferita a PERI o per i quali a PERI è concesso un diritto di utilizzo ai sensi del paragrafo precedente, possono essere sempre utilizzati da PERI nel contesto di transazioni commerciali appropriate e possono essere anche trasmessi liberamente a terzi.

 

8. Qualità, esame dei difetti

8.1 Le consegne e i servizi forniti devono essere conformi agli accordi di qualità e devono essere eseguiti a regola d’arte. In particolare, le informazioni presentate nei certificati di qualità, nei certificati di accettazione, nei certificati di prova e nei rapporti di analisi, nonché nelle specifiche concordate, devono essere considerate un accordo di qualità. Quando la cosa venduta o fornita non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, PERI ha sempre il diritto di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti.

8.2 Fatti salvi gli obblighi di PERI ai sensi del Paragrafo 8.3, il Fornitore deve sempre controllare e garantire la completezza e l'assenza di difetti degli Articoli di consegna prima di consegnarli a PERI. Nel fare ciò, il Fornitore deve effettuare tutti i controlli necessari e, ove opportuno, eseguire appositi test finali che consentano di garantire che l'intero procedimento di fornitura e consegna sia privo di difetti e completo sotto ogni aspetto normativo.

8.3 Per quanto riguarda l’esame degli Articoli di consegna e la denuncia dei difetti, si applicano le vigenti disposizioni di legge, con le seguenti specificazioni e deroghe pattizie: in caso di consegne di quantità maggiori, le attività di ispezione di PERI restano limitate ai difetti che vengono identificati in caso di ispezioni casuali di merci sottoposte ad ispezione esterna (ad esempio danni da trasporto, consegna errata o insufficiente). La denuncia dei difetti si considera in ogni caso valida, efficace e tempestiva se viene effettuata entro il termine di giorni sessanta (60) dalla scoperta (e ciò in espressa deroga al termine più breve previsto dall’art. 1495 c.c.) ovvero, in caso di difetti evidenti, dall’atto della consegna.

 

9. Diritti per vizi e/o difetti

9.1 Salvo quanto diversamente specificato nelle presenti condizioni contrattuali, i diritti di PERI in caso di difetti materiali e/o legali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

9.2 Oltre alle deroghe pattizie di cui al precedente punto 8.3, PERI ha sempre il diritto di avanzare contestazioni per eventuali vizi e/o difetti, senza limitazioni temporali di sorta, laddove non fosse stata a conoscenza del vizio o del difetto del bene al momento della conclusione del contratto od al momento della consegna del bene, od al momento del trasferimento del rischio, e ciò anche a causa di grave negligenza.

9.3 Fatti salvi gli ordinari diritti legali di PERI, valgono in via esclusiva le seguenti condizioni: se il Fornitore non adempie al proprio obbligo di prestazione supplementare - a discrezione di PERI, eliminando il difetto (riparazione) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna successiva) - entro un periodo di tempo ragionevole stabilito da PERI (e da comunicarsi per iscritto) , la stessa PERI può eliminare autonomamente il difetto stesso e richiedere al Fornitore un risarcimento per tutte le spese necessarie e conseguenti. In casi urgenti, come la messa a repentaglio della sicurezza operativa o la prevenzione del verificarsi di danni sproporzionati, PERI ha il diritto di porre rimedio a un difetto esistente senza stabilire una scadenza corrispondente e di richiedere al Fornitore un risarcimento per tutte le spese necessarie e conseguenti a tale scopo. Il Fornitore deve essere informato di tale azione senza indugio, se possibile prima che venga eseguita l'autoprestazione. Il diritto all'autoprestazione non sussiste se il Fornitore avrebbe il diritto di rifiutare la corrispondente successiva prestazione supplementare ai sensi delle disposizioni di legge.

9.4 Le richieste di regresso legali sono pienamente spettanti a PERI. Le richieste derivanti dal regresso del Fornitore sono inoltre spettanti a PERI se la merce difettosa è stata ulteriormente elaborata da PERI o da un'altra azienda, ad esempio mediante installazione in un altro prodotto. 

 

10. Richiamo, errore seriale

10.1 Nella misura in cui PERI richiede e utilizza gli Articoli di consegna per un'ulteriore elaborazione, specificamente fabbricati da PERI, descritti più dettagliatamente nella specifica/descrizione del servizio/ordine (di seguito denominati "prodotti finali PERI") e li vende ai clienti di PERI (di seguito denominati "clienti finali PERI"), si applica quanto segue.

10.2 Nel caso in cui, in base a sufficienti elementi, l'articolo consegnato dal Fornitore presenti un difetto seriale, PERI ha il diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiamare i suoi prodotti finali consegnati al cliente finale (di seguito "richiamo"). Un errore seriale si verifica quando più del cinque percento degli Articoli di consegna presenta difetti simili. PERI può adottare tutte le misure per garantire che il cliente finale non subisca alcun svantaggio o danno dall'uso degli Articoli di consegna; in particolare, PERI può emettere avvisi informativi e disporre la sostituzione degli Articoli di consegna difettosi.

10.3 Se PERI notifica al Fornitore un richiamo ai sensi della Sottosezione 10.2, il Fornitore fornirà celermente a PERI tutte le informazioni necessarie per consentire a PERI di valutare gli effetti e le conseguenze dell'errore seriale al fine di eliminare completamente il difetto in ciascun prodotto finale PERI richiamato. Il Fornitore dovrà in ogni caso comunicare subito il numero di lotto e fornire tutte le informazioni relative alla produzione e allo sviluppo del lotto interessato.

10.4 Il Fornitore sostiene tutti i costi del richiamo. I costi del richiamo sono:
- Costi di restituzione dei prodotti finali PERI consegnati al cliente finale PERI.
- Costi di riparazione e sostituzione dei prodotti finali PERI difettosi.
- Costi di consegna dei prodotti finali PERI riparati e/o sostituiti al cliente finale PERI a seguito di un richiamo.
- Costi di rottamazione degli Articoli di consegna difettosi, nella misura in cui l'eliminazione completa dei difetti negli Articoli di consegna mediante riparazione non sia possibile (sia per PERI che per il Fornitore).
- Costi di rottamazione dei prodotti finali PERI restituiti a PERI stessa come parte del richiamo, nella misura in cui non sia possibile per PERI porre rimedio completamente ai difetti dei prodotti finali.
- Costi dei dipendenti impiegati da PERI che vengono impiegati per porre rimedio a tutti i difetti nel contesto del richiamo, ad una tariffa oraria fissa di sessanta (60) euro, oltre ad accessori di legge.
- Costi e spese per soddisfare le riduzioni e le richieste di risarcimento danni che i clienti finali di PERI rivendicano nei confronti di PERI.

10.5 Il Fornitore è tenuto a fornire a PERI, a proprie spese, una rapida sostituzione per tutti gli Articoli di consegna che sono risultati interessati dalle attività di richiamo di PERI.

 

11. Riserva di proprietà
11.1 È esclusa la riserva di proprietà del Fornitore che non sia espressamente convenuta a mezzo di apposito separato contratto, perfezionato a norma di legge. Se il Fornitore si è riservato il diritto di proprietà degli articoli consegnati, questa riserva di proprietà si applica solo fino al pagamento di tali articoli, a meno che PERI non sia già diventata proprietaria di tali articoli tramite lavorazione, collegamento o miscelazione.

11.2 Se PERI fornisce parti al Fornitore, PERI si riserva la proprietà di ciò. La lavorazione o la miscelazione da parte del Fornitore con altri articoli di proprietà di una parte terza, differente da PERI, viene comunque eseguita per conto di PERI. In caso di lavorazione o miscelazione, PERI acquisisce sempre la comproprietà degli articoli lavorati o miscelati, e ciò in rapporto al valore dell'articolo di PERI rispetto agli altri articoli lavorati al momento della lavorazione o miscelazione.

11.3 Modelli, campioni, attrezzature di produzione, utensili, attrezzature di misurazione e collaudo, materiali altrimenti forniti, disegni, fogli standard di fabbrica e modelli di stampa forniti al Fornitore da parte di PERI rimangono sempre di esclusiva proprietà di PERI.

11.4 I documenti specificati nel paragrafo 11.3 sono sempre assoggettati all’obbligo di riservatezza e di non divulgazione a terzi. Tali documenti possono essere resi disponibili a terzi solo previo consenso scritto di PERI. Salvo quanto diversamente concordato nei singoli casi, i documenti di cui al paragrafo 11.3 possono essere richiesti in restituzione da PERI in qualsiasi momento e senza particolari formalità di sorta. Il Fornitore non dispone di alcun diritto di ritenzione rispetto ai documenti di cui al paragrafo 11.3

 

12. Responsabilità del produttore e del prodotto

12.1 Se il Fornitore è responsabile di danni al prodotto, deve sempre indennizzare PERI per tutte le richieste risarcitorie da parte di terzi.

12.2 Come parte del suo obbligo di indennizzo, il Fornitore deve rimborsare a PERI tutte le spese ed i costi derivanti da o in relazione all'uso di terzi, comprese le azioni di richiamo eseguite da PERI. PERI informerà il Fornitore del contenuto e dell'ambito delle misure di richiamo e, per quanto possibile e ragionevole, consentirà al Fornitore di esprimere un parere. Ulteriori rivendicazioni legali rimarranno comunque sempre salve ed inalterate, indipendentemente dal parere espresso dal Fornitore.

12.3 Per garantire eventuali richieste di risarcimento, il Fornitore deve obbligatoriamente stipulare un'assicurazione di responsabilità civile operativa e di prodotto con una copertura assicurativa di almeno cinque milioni di euro (5.000.000 di euro) per danno personale/materiale e mantenere tale assicurazione fino alla scadenza del termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti afferenti vizi e/o difetti relativi all'ultimo ordine confermato dal Fornitore.

 

13. Riservatezza, diritti di proprietà intellettuale di terzi

13.1 Il Fornitore si impegna a trattare tutte le informazioni ed i dati forniti da PERI nell'ambito del singolo contratto con assoluta riservatezza ed assume l’obbligo rigoroso di non divulgazione a terzi.

13.2 Le informazioni includono, in particolare, tutte le informazioni in forma scritta, comprese le fotocopie, nonché bozze, schizzi, protocolli tecnici, modelli, dati elettronici, indipendentemente dalla forma in cui tali informazioni vengono fornite (ad esempio, tramite conversazioni, chiamate interurbane, su supporti dati di vario genere, tramite trasmissione dati di qualsiasi genere o tramite posta). Vengono inoltre raccolte tutte le informazioni e il know-how percepiti visivamente e/o acusticamente. Le informazioni riservate includono, in particolare, tutti i dati tecnici, i piani, i disegni, i calcoli, le istruzioni di esecuzione, le informazioni sugli sviluppi relativi ai beni e ai servizi, sui progetti di ricerca e sviluppo e tutti i dati aziendali.

13.3 L'obbligo di riservatezza non si applica solo alle informazioni generalmente note e ottenute legalmente da terzi.

13.4 Se il Fornitore rileva che informazioni riservate sono state divulgate illecitamente a terzi, deve informarne immediatamente PERI. 13.5 Il Fornitore deve garantire che nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi venga violato in relazione alla consegna o al servizio nonché all'uso previsto di beni ordinati da terzi nel territorio nazionale o all'estero. Se vengono avanzate pretese contro PERI da una terza parte a causa di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore deve indennizzare e manlevare PERI da tali pretese nonché rimborsare a PERI tutte le spese che quest’ultima è chiamata a sostenere in relazione alla pretesa di una terza parte, e ciò nella misura in cui il danno causato abbia origine nella sfera di controllo e organizzazione del Fornitore.

 

14. Assicurazione

14.1 PERI non si assume i costi di assicurazione per gli Articoli di Consegna, in particolare per l'assicurazione di spedizione.

 

15. Cessione e pegno

15.1 La cessione o la costituzione in pegno di crediti contrattuali è generalmente esclusa e può venire in essere, e risultare valida ed efficace, solo previo consenso scritto di PERI.

 

16. Compensazione ed esercizio di un diritto di ritenzione

16.1 PERI si riserva il diritto di trattenere o compensare i pagamenti in un importo appropriato in caso di reclami per difetti o altri reclami fatti valere da PERI medesima.

16.2 La compensazione o l'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del Fornitore a causa di contropretese contestate o non legalmente accertate è esclusa.

 

17. Parti di ricambio

17.1 Il Fornitore è tenuto a conservare le parti di ricambio per gli Articoli di consegna per il periodo di utilizzo tecnico previsto ed, in ogni caso, per almeno dieci (10) anni dopo la consegna.

17.2 Se il Fornitore, cessa la produzione delle parti di ricambio, è tenuto a informare PERI di ciò con un ragionevole anticipo di almeno un (1) anno solare, onde consentire a PERI di effettuare un ordine definitivo e/o di trovare la soluzione alternativa più idonea al caso.

 

18. Riferimenti e pubblicazioni

18.1 Quando fornisce riferimenti o pubblicazioni, il Fornitore può nominare/richiamare la società o il marchio di PERI solo se PERI ha precedentemente fornito espressamente il suo consenso scritto.

 

19. Forza maggiore

19.1 Se PERI è impedita ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, qualsiasi siano, a causa di forza maggiore, sommosse popolari, scioperi, calamità naturali, incendi, acqua, epidemie o pandemie o altre circostanze imprevedibili, ed in ogni caso per ragioni non attribuibili a PERI, il periodo per la fornitura del servizio contrattuale sarà esteso in ogni caso per tutta la durata dell'impedimento forzoso.

19.2 PERI informerà il Fornitore dell'inizio e della probabile fine di tali circostanze e adotterà tutte le misure ragionevoli per porre rimedio all'impedimento venuto in essere.

19.3 Se il Fornitore è impedito ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, in particolare agli obblighi di consegna ed alle relative prestazioni convenute, a causa di forza maggiore, dovrà adottare le misure indicate al precedente punto 19.2. PERI, in ogni caso, può sempre recedere liberamente dal contratto se un qualsiasi impedimento al regolare adempimento da parte del Fornitore dura per più di tre (3) mesi. Il Fornitore deve sempre adottare tutte le opportune precauzioni per rispettare i tempi e le quantità di consegna, pena il ristoro di tutti i danni e pregiudizi conseguentemente subiti da PERI.

 

20. Costi di imballaggio per il trasporto di ritorno

20.1 Il Fornitore sosterrà sempre i costi per il trasporto di ritorno o lo smaltimento dell'imballaggio degli articoli di consegna.

 

21. Luogo di esecuzione

21.1 Salvo diverso accordo, il luogo di esecuzione degli obblighi del Fornitore nei confronti di PERI è la sede di PERI Srl, via Archimede 23, 20864 Agrate Brianza (MB), Italia.

 

22. Foro competente e scelta della legge

22.1 Per espressa volontà delle parti contraenti, il Foro competente esclusivo, anche internazionale, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo, per tutte le controversie derivanti e/o conseguenti al rapporto contrattuale, anche – in via esemplificativa - per ogni eventuale contrasto interpretativo riguardante il contratto perfezionato tra le parti, nonché per controversie afferenti la sua validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, viene stabilito in via esclusiva nel Foro di MILANO.(Italia). 22.2 I termini e le condizioni tutte qui indicate, nonché i rapporti legali tutti intervenuti tra PERI e il Fornitore restano disciplinati esclusivamente dalla legge della Repubblica Italiana.

 

23. Dati personali

23.1 PERI si riserva il diritto di raccogliere, archiviare e utilizzare i dati personali del Fornitore, ed anche dei suoi dipendenti, nella misura in cui ciò sia necessario e opportuno per l'adempimento dell'accordo contrattuale. Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e succ. modif.ed integraz. PERI, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, PERI, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall’interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un’efficace gestione operativa di tali rapporti. I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività di fornitura relativa al presente contratto. Per queste finalità non è necessario il consenso (art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR). Il Fornitore informerà i propri dipendenti interessati di ciò e li informerà dell'informativa sulla privacy di PERI. L'Informativa sulla privacy di PERI è disponibile all'indirizzo https://www.peri.it/privacy-policy.html e sarà inoltre resa disponibile in forma di testo su richiesta.

 

24. Clausola di salvaguardia

24.1 Qualora singole disposizioni contrattuali, anche riguardanti queste Condizioni Generali, risultino o diventino inefficaci o inapplicabili, le restanti disposizioni rimarranno comunque inalterate, valide ed efficaci. Ai sensi dell’art.1339 cod. civ. le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Ai sensi dell’art. 1419 cod. civ. l’eventuale nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto e tali clausole sono sostituite di diritto da norme imperative. In ogni caso, le parti si impegnano a utilizzare una disposizione efficace ed applicabile al posto della disposizione invalida od inapplicabile che sia il più possibile pertinente ed adeguata con lo scopo effettivo ed economico del contratto voluto dalle parti stesse.

 

Luogo e data Per conferma ed accettazione

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IL FORNITORE                                                       PERI S.R.L.

 

APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE DI CUI ALLE SUDDETTE CONDIZIONI CONTRATTUALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore espressamente riconosce e dichiara che il presente documento, composto complessivamente di n. 6 pagine, è stato attentamente letto, analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si accettano, confermano ed approvano incondizionatamente e specificatamente, le seguenti clausole:

1. Ambito di applicazione
2. Conclusione del Contratto / Contratto
3. Prezzi e pagamento
4. Tempi di consegna e servizio, consegna, ritardo nella consegna e accettazione
5. Trasferimento del rischio
7. Diritti di utilizzo
8. Qualità, esame dei difetti
9. Diritti per vizi e/o difetti
10. Richiamo, errore seriale
11. Riserva di proprietà
12. Responsabilità del produttore e del prodotto
13. Riservatezza, diritti di proprietà intellettuale di terzi
16. Compensazione ed esercizio di un diritto di ritenzione
17. Parti di ricambio
19. Forza maggiore
20. Costi di imballaggio per il trasporto di ritorno
22. Foro competente e scelta della legge

Il Fornitore firmatario dichiara, inoltre, di:
1. Aver ricevuto adeguata informazione sul contenuto di ciascuna suddetta clausola.
2. Aver compreso perfettamente gli effetti giuridici derivanti dall'approvazione di tali clausole.
3. Prestare il proprio consenso ed incondizionata approvazione in maniera libera e consapevole.


Data e Luogo, _______________________________

Documenti