Condizioni generali di contratto per acquisti di beni e servizi PERI
Condizioni generali di contratto PERI valide da 30/05/2025
A. Condizioni generali di contratto PERI
1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni”) si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali tra PERI S.r.l. Casseforme Impalcature Ingegneria, con sede in via Archimede 23, 20864 Agrate Brianza (MB), Italia, fornitore di materiali e merci e non subfornitore, (di seguito “PERI”)e la persona o la società che acquista beni o servizi da PERI in qualità di utente finale specializzato e non consumatore, che agisce per scopi connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (di seguito “Cliente”).
1.2 Oggetto delle presenti Condizioni sono tutte le forniture e i servizi che PERI fornisce ai Clienti. Le forniture e i servizi saranno erogati/eseguiti esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni. Ulteriori clausole, in particolare le condizioni generali del Cliente, non saranno applicabili, indipendentemente dal fatto che siano state espressamente rifiutate da PERI o meno. Le presenti Condizioni si applicano in modo esclusivo anche nel caso in cui PERI esegua o accetti una fornitura o un servizio senza riserve, pur essendo a conoscenza di altri termini e condizioni.
1.3 Oltre alle presenti Condizioni, i seguenti documenti e regolamenti rilevanti costituiscono parte integrante del Contratto e delle presenti Condizioni:
1.3.1 - le istruzioni di PERI per il montaggio e l'uso;
1.3.2
- le disposizioni legislative e i regolamenti applicabili, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
1.3.3
Le presenti Condizioni possono essere integrate e/o derogate, a seconda dei casi, dalle seguenti condizioni speciali di PERI (“Condizioni speciali PERI”):
-
Condizioni speciali di PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi (Clausola B);
-
Condizioni speciali di PERI per il noleggio di Casseforme e Ponteggi (Clausola C);
-
Condizioni speciali di PERI per servizi di ingegneria e calcolo strutturale (Clausola D);
-
Condizioni speciali di PERI per il briefing e il confronto dei piani (Clausola E):
-
Condizioni speciali di PERI per servizi accessori (Clausola F)
1.3.4
In caso di divergenze tra le Condizioni generali e le Condizioni Speciali PERI, prevarranno le Condizioni Speciali PERI, salvo diverso accordo tra PERI e il Cliente.
1.4
Se non diversamente pattuito, le Condizioni si applicano nella versione in vigore al momento della rispettiva conclusione del Contratto con il Cliente.
1.5
Le presenti Condizioni si applicheranno anche a future analoghe operazioni legali tra PERI e il Cliente.
1.6
I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge sono fatti solo a fini di chiarimento. Le disposizioni di legge si applicheranno, pertanto, indipendentemente da un corrispondente chiarimento, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti Condizioni.
2. Definizioni
2.1
Per Giorno Lavorativo si intende un giorno diverso da sabato, domenica o giorno festivo presso la sede legale di PERI.
2.2
Per Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi si intendono
materiali di scarto, Merci di Terzi, Oggetti a Noleggio e altri articoli acquistati, che il Cliente ha già acquistato o noleggiato da PERI sulla base di un altro contratto.
2.3
Per Merce di Terzi si intendono componenti di casseforme e ponteggi che non sono stati prodotti o distribuiti da PERI.
2.4
Per Beni Usati si intendono Casseforme e Ponteggi distribuiti da PERI, i cui componenti (compreso il legno compensato) e accessori sono già stati utilizzati per lo scopo previsto e di conseguenza possono presentare tracce d'uso e di riparazione.
2.5
I Ponteggi sono costruzioni temporanee di lunghezza, larghezza e altezza regolabili, che vengono montate dal Cliente in loco con parti del ponteggio, utilizzate secondo l'applicazione prevista e che possono essere nuovamente smontate. Con il termine “ponteggio” si intendono tutti i componenti messi a disposizione sulla base di un contratto di acquisto o di locazione e destinati alla realizzazione della costruzione descritta nella frase precedente. Il termine ponteggio comprende tutti i componenti e gli accessori del ponteggio.
2.6
Il termine Oggetto dell’Acquisto si riferisce ai Beni Nuovi o Usati contrattualmente dovuti da PERI ai sensi del Contratto. Nel rispettivo contesto, il termine Oggetto d'Acquisto può indicare sia l'intera prestazione contrattualmente dovuta, sia parti della prestazione contrattualmente dovuta.
2.7
Il termine Oggetto del Noleggio si riferisce ai Beni Nuovi o Usati contrattualmente dovuti da PERI ai sensi del Contratto di locazione, nonché ai contenitori e al materiale di imballaggio. Nel contesto rispettivamente applicabile, il termine Oggetto del Noleggio può indicare sia l'intera prestazione contrattualmente dovuta, sia parti della prestazione contrattualmente dovuta.
2.8
Per Beni Nuovi si intendono le Casseforme e i Ponteggi distribuiti da PERI, i cui componenti (compreso il compensato) e accessori non sono ancora stati utilizzati per l'applicazione prevista o per qualsiasi altro scopo.
2.9
Per Cassaforma, ai sensi delle presenti Condizioni, si intende la cassaforma di lunghezza, larghezza e altezza variabile da costruire in modo temporaneo, in cui viene collocato il calcestruzzo umido per produrre elementi in calcestruzzo. Il termine Cassaforma è di seguito utilizzato per tutti gli oggetti messi a disposizione tramite contratto di acquisto o di locazione e destinati a produrre la forma di costruzione descritta nella frase precedente. Il termine Casseforme comprende anche tutti i componenti e gli accessori per casseforme, nonché le strutture di supporto.
2.10
Per Beni Riservati si intendono le Casseforme e i Ponteggi, nonché i loro componenti e accessori, sui quali PERI si riserva il diritto di proprietà nell'ambito di un Contratto di acquisto.
3. Conclusione del Contratto
3.1
Le offerte di PERI sono generalmente non vincolanti. Se un'offerta di PERI venisse espressamente indicata per iscritto come vincolante, PERI sarà vincolata dall'offerta per 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte del cliente.
3.2
Gli ordini di beni e/o servizi da parte del Cliente saranno considerati un'offerta vincolante finalizzata alla conclusione del Contratto con PERI.
3.3
L'accettazione dell'offerta da parte di PERI può avvenire in forma scritta o testuale (lettera, fax, e-mail) o implicita (ad esempio con la consegna della merce o la fornitura dei servizi in relazione al rispettivo ordine).
3.4
Se PERI accetta l'offerta del Cliente, ai sensi della Clausola A.3.3, o se il Cliente accetta l'offerta vincolante di PERI, entro il termine di cui alla Clausola A.3.1, il relativo contratto tra PERI e il Cliente si considera concluso (“Contratto”).
3.5
I documenti relativi all’offerta e i documenti connessi alle offerte di PERI rimarranno di proprietà di PERI.
3.6
Tutti gli accordi che si discostano dalle presenti condizioni contrattuali, gli accordi accessori, i supplementi e le modifiche al Contratto conclusi tra PERI e il Cliente devono essere redatti per iscritto per poter diventare efficaci. Ciò vale anche per le modifiche della presente clausola.
4. Condizioni di pagamento
4.1
Salvo pagamento anticipato o diversamente concordato nel Contratto, il prezzo dei beni e/o servizi dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura emessa da PERI. Se non diversamente concordato, i pagamenti dovranno essere effettuati in euro.
4.2
Tutti i prezzi sono netti e devono essere corrisposti maggiorati dell'IVA prevista per legge.
4.3
Non sono previsti sconti sulle fatture.
4.4
I pagamenti rateali sono esclusi, a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto.
4.5
Gli assegni sono accettati solo in caso di acconto da parte di PERI.
4.6
Il luogo di pagamento è il domicilio di PERI S.r.l. ad Agrate Brianza (MB).
5. Mancato pagamento, incapacità di adempiere da parte del Cliente
5.1
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il Cliente sarà in mora senza ulteriori solleciti. La ricezione dell'importo della fattura sul conto specificato da PERI è essenziale ai fini della puntualità del pagamento.
5.2
Durante il periodo di mora, PERI ha il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso di interesse legale applicabile in Italia al momento della violazione
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delle Condizioni, come previsto dal Decreto Legislativo n.231/2002 e dalle sue successive modifiche, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.
5.3
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, se il Cliente è in mora di almeno due pagamenti, nell'ambito del rapporto commerciale con PERI, PERI ha il diritto di esigere tutti i crediti (compresa la risoluzione del contratto) da tutti i rapporti commerciali con PERI, trascorse due settimane dal verificarsi del secondo mancato pagamento del Cliente.
5.4
Se, dopo la conclusione del Contratto, risulta evidente che la situazione finanziaria del Cliente mette a rischio l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali (in particolare in caso di sospensione dei pagamenti, presentazione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, pignoramento e misure esecutive), PERI ha il diritto, a propria discrezione, di trattenere la consegna o la merce e/o di rifiutare di fornire altri servizi fino a quando il Cliente non avrà corrisposto anticipatamente l'importo o non avrà fornito adeguate garanzie.
6. Cessione
PERI ha il diritto di cedere a terzi tutti i diritti e gli obblighi nei confronti del Cliente senza previo consenso di quest'ultimo, il quale acconsente preventivamente a tale cessione. Il Cliente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi che gli spettano in relazione alle forniture e/o ai servizi senza previo consenso scritto di PERI.
7. Titoli e garanzia di esecuzione del contratto
Salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile, PERI non è tenuta a fornire garanzie, assicurazioni o fideiussioni per garantire l’esatta esecuzione del contratto.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Clienti saranno trattati da PERI, in qualità di titolare del trattamento, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati (ad esempio, il Regolamento (UE) 2016/679). PERI si riserva il diritto di trattare e conservare i dati derivanti dal rapporto contrattuale con il Cliente in conformità alle disposizioni di legge e, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del Contratto, di trasmettere tali dati a terzi (come, ad esempio, a compagnie assicurative). Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali del Cliente, il Cliente può consultare l'informativa fornita a questo link https://www.peri.it/privacy-policy.html e/o inviare una e-mail al seguente indirizzo data.protection@peri.com.
9. Riservatezza
9.1
Le parti si astengono dall’utilizzare e dal mettere a disposizione di terzi i segreti commerciali e aziendali dell'altra parte, che sono stati loro comunicati o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della collaborazione durante l'esistenza del Contratto e dopo sua la cessazione (comprese le presenti Condizioni), e dal rivelarli a terzi senza il previo consenso scritto della rispettiva parte contraente. Per quanto riguarda PERI, le società del gruppo e i terzi fornitori della stessa, in quanto vincolati da obblighi di riservatezza, non sono considerati parti terze, per cui la divulgazione a loro è consentita.
9.2
Le parti utilizzeranno altre informazioni riservate, in particolare informazioni tecniche, intenzioni, esperienze, risultati o progetti, a loro accessibili nell'ambito dell’esecuzione del contratto o che ricevono l'una dall'altra, in qualsiasi forma, esclusivamente nell'ambito della loro cooperazione e le manterranno riservate per cinque anni dopo la fine della durata del Contratto (comprese le presenti Condizioni, se di durata più lunga) e non le renderanno accessibili a terzi senza il previo consenso scritto della parte contraente divulgante. Tale obbligo di riservatezza si applica anche alle informazioni riservate della controparte. Tale obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con certezza di aver conosciuto prima o durante l’esecuzione del contratto, e per le quali non sussiste alcun altro obbligo di riservatezza, o ancora:
-
ricevute legittimamente da terzi dalla parte ricevente;
-
generalmente note al momento della stipula del Contratto o divenute note in seguito senza che vi sia stata una violazione degli obblighi contenuti nel Contratto;
-
conosciute nel corso dei propri sviluppi dalla parte ricevente senza ricorrere a informazioni riservate o utilizzarle;
-
che la parte contrattuale ricevente è tenuta a divulgare in virtù di un ordine legale, ufficiale o giudiziario; in questo caso, la parte contrattuale ricevente informerà la parte contrattuale divulgatrice prima della divulgazione e limiterà il più possibile la divulgazione stessa.
9.3
Le parti sono tenute a far rispettare la presente clausola di riservatezza ai dipendenti e agli agenti che lavorano per loro. Lo stesso vale per PERI in caso di divulgazione alle società del proprio gruppo e/o ai fornitori di servizi terzi di PERI.
10. Responsabilità da parte di PERI
10.1
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile:
-
la responsabilità totale di PERI, per qualsiasi danno, perdita, spesa, costo e/o esborso subito o sostenuto dal Cliente e/o da qualsiasi terzo, in relazione o meno alle presenti Condizioni e/o al/i Contratto/i, non potrà eccedere gli onorari e/o il corrispettivo versato dal Cliente a PERI in relazione al relativo Contratto (escluso qualsiasi importo relativo a IVA, imposte sulle vendite e/o dazi);
-
in nessun caso PERI sarà responsabile per eventuali danni indiretti e/o perdite di profitto subite dal Cliente;
-
il Cliente farà il possibile per mitigare eventuali perdite e/o danni (se esistenti) subiti o sostenuti in relazione alle presenti Condizioni e/o al/i Contratto/i.
10.2
Le limitazioni di cui alla Clausola A.10.1 non si applicano alle seguenti perdite e ai seguenti danni:
(i)
perdite o danni derivanti da morte o lesioni personali;
(ii)
negligenza grave, frode o dolo da parte di PERI.
11. Legislazione applicabile
Tutti i rapporti giuridici tra PERI e il Cliente saranno regolati e interpretati esclusivamente secondo le leggi applicabili determinate in ragione della sede legale di PERI, ad esclusione della CISG [Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni] dell'11 aprile 1980.
12. Foro di esclusiva competenza
12.1
Per tutte le controversie derivanti o connesse ai rapporti contrattuali tra PERI e il Cliente (comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
13. Se non diversamente concordato, il luogo di esecuzione sarà presso l'indirizzo commerciale di PERI, come indicato nella clausola A.1 ed il foro di esclusiva competenza è quello di Milano, come indicato nella clausola A.12.1.
14. Varie
Il Cliente può compensare o esercitare il diritto di ritenzione contro le pretese di PERI solo se la contropretesa del Cliente è incontestata, se esiste un titolo giuridicamente vincolante o se la contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
L'eventuale invalidità di singole disposizioni delle presenti Condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Per tutti gli altri aspetti, le norme di legge si applicano a tutti i seguenti servizi forniti da PERI.
B. Condizioni speciali PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi
I.
Condizioni speciali PERI per la vendita di Beni Nuovi
Se il Cliente ordina a PERI Beni Nuovi, si applicano le seguenti disposizioni. La seguente denominazione alla voce B.I. "Oggetto dell’Acquisto" si riferisce esclusivamente ai Beni Nuovi.
1. Date e scadenze
1.1
Le date e le scadenze di consegna sono vincolanti solo se espressamente indicate come "vincolanti" nel rispettivo contratto. Successive modifiche al Contratto possono comportare una proroga dei termini di consegna concordati e una posticipazione delle date di consegna. Tra PERI e il Cliente non vengono concordati termini a data fissa, né assoluta né relativa, per quanto riguarda l'obbligo di prestazione di PERI, a meno che non venga definito, espressamente e per iscritto, un termine a data fissa.
1.2
Le consegne vengono eseguite solo dopo il chiarimento esaustivo di tutti i dettagli di esecuzione, la conferma dei termini di consegna e delle scadenze da parte di PERI in forma scritta (lettera, fax, e-mail).
1.3
I termini di consegna non decorreranno prima che il Cliente avrà adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di cooperazione, se previsti, e non avrà fornito i necessari certificati e permessi ufficiali e, nel caso in cui sia stato concordato un pagamento anticipato, non prima che PERI avrà ricevuto il pagamento concordato.
1.4
Qualora il fornitore di PERI non effettui correttamente o puntualmente la consegna relativa ai Beni Nuovi ordinati dal Cliente, i termini e le date di consegna concordati saranno prorogati, in ogni caso, per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento, a condizione che le ragioni per cui il fornitore non ha effettuato la consegna o non l'ha effettuata correttamente o puntualmente, non rientrino nell'ambito di responsabilità di PERI.
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1.5
In caso di termini di consegna non vincolanti o di date di consegna prorogate in conformità alle disposizioni di cui sopra, PERI non sarà in mora prima della scadenza infruttuosa di un termine di consegna ragionevole e definito per iscritto dal Cliente.
1.6
Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o altri impedimenti non prevedibili di cui PERI non è responsabile, quali interruzione del lavoro, sciopero, serrata, divieti governativi, guerra, embargo, epidemie, pandemie, interruzioni operative, prolungano le scadenze e posticipano le date corrispondenti per la durata dell'impedimento, contando in più un ragionevole periodo di riorganizzazione. Lo stesso vale anche se tale condizione si verifica presso i fornitori o subappaltatori di PERI, salvo in caso di dolo o colpa grave di PERI. PERI non è responsabile delle suddette circostanze anche se si verificano nel corso di un ritardo già esistente. PERI informerà il Cliente dell'inizio e della fine prevista di tali circostanze nel più breve tempo possibile. Se l'impedimento dovesse protrarsi per sei settimane o più, entrambe le parti del Contratto hanno il diritto di recedere dal Contratto stesso come previsto dall'articolo 1467 del Codice Civile.
2. Trasferimento del rischio, spedizione
2.1
PERI consegna secondo i termini FCA, conformemente agli Incoterms 2020, dal magazzino PERI designato.
2.2
Sono consentite consegne parziali da parte di PERI, a condizione che la loro accettazione non sia irragionevole per il Cliente, ovvero che la consegna delle parti restanti dell'Oggetto dell’Acquisto ordinato è garantita e il Cliente non incorre in spese o costi aggiuntivi significativi conseguenti ad essa (a meno che PERI non accetti di sostenere tali costi). Ogni consegna parziale può essere fatturata separatamente.
2.3
La clausola F.III si applica solo se è stato esplicitamente concordato, nel singolo caso, che PERI si occupi del trasporto dell'Oggetto dell’Acquisto.
2.4
Se consentito dalle leggi applicabili, PERI determina a propria discrezione, la natura dei veicoli di trasporto utilizzati per la spedizione.
2.5
In deroga agli Incoterms FCA 2020, il Cliente sosterrà i costi di imballaggio. A titolo di chiarimento, il Cliente sosterrà i costi di spedizione e di trasporto.
3. Consegna
3.1
Per ogni Oggetto dell’Acquisto viene emessa una bolla di consegna, che include il tipo e il numero di parti consegnate dell'Oggetto dell’Acquisto e altre informazioni.
3.2
Al momento della consegna dell'Oggetto dell’Acquisto, la bolla di consegna, redatta ai sensi della Clausola B.I.3.1, deve essere firmata in duplice copia dal Cliente o da un suo rappresentante e da PERI. Sia PERI che il Cliente ricevono una copia della bolla di consegna.
4. Accettazione
4.1
Il Cliente, o un suo rappresentante, deve accettare l'Oggetto dell’Acquisto presso lo stabilimento o il magazzino PERI concordato dalle parti contraenti. L'accettazione da parte del Cliente è determinante per il trasferimento del rischio di perdita e deterioramento accidentale dell'Oggetto dell’Acquisto. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera e di servizi si applicano per analogia anche all'accettazione concordata.
4.2
Firmando la bolla di consegna, il Cliente, dichiara di accettare l'Oggetto dell’Acquisto confermando che l'Oggetto dell’Acquisto è stato consegnato nella quantità concordata, pulito e privo di difetti evidenti. L'accettazione e/o il ritiro dell'Oggetto dell’Acquisto non possono essere rifiutati a causa di difetti minori (ovvero quei difetti che in nessun modo rendono l'Oggetto dell’Acquisto inadatto all'uso previsto e/o non ne riducono sensibilmente il valore).
4.3
Il Cliente è inadempiente se non ritira l'Oggetto dell’Acquisto nella data di consegna concordata in modo vincolante o, in caso di accettazione concordata contrattualmente, non lo accetta nonostante l’Oggetto dell’Acquisto sia in condizione di essere consegnato. In caso di tempi di consegna o date di consegna non vincolanti, PERI informerà il Cliente, come previsto dalla legge applicabile e con un preavviso di due settimane, che gli Oggetti di Acquisto sono pronti per il ritiro e/o, in caso di accettazione concordata contrattualmente, per l'accettazione; se il Cliente non ritira e/o non accetta gli Oggetti di Acquisto al termine del periodo di preavviso questo sarà inadempiente all'accettazione.
4.4
La consegna o l'accettazione si considerano avvenute se il Cliente è inadempiente nell'accettazione. In particolare, se il Cliente non si presenta alla data di accettazione concordata, sebbene PERI lo abbia convocato in tempo utile e informato delle conseguenze della sua mancata presentazione alla data di accettazione concordata, l'Oggetto dell’Acquisto sarà considerato accettato in conformità al Contratto, salvo che la mancata accettazione non sia non imputabile al cliente.
5. Prezzi
5.1
Il prezzo dell'Oggetto dell’Acquisto è determinato dal Contratto (Clausola A.3.3). Se l'Oggetto d'Acquisto è costituito da diverse parti singole, il prezzo totale d'acquisto e il prezzo da inserire nel Contratto risultano dalla moltiplicazione della quantità e del prezzo d'acquisto dell'Oggetto d'Acquisto.
5.2
Se tra la conclusione del Contratto e la consegna si dovessero verificare variazioni dei costi per PERI, in particolare a causa di variazioni dei prezzi dei materiali o delle materie prime, di accordi salariali collettivi o di altre variazioni dei prezzi dei fornitori o di fluttuazioni dei tassi di cambio di cui PERI non è responsabile e che non potevano essere previste con sufficiente certezza, PERI ha il diritto di adeguare i prezzi concordati di conseguenza. L’eventuale aumento del prezzo deve essere notificato al Cliente. Su richiesta del Cliente, PERI è tenuta a dimostrare i fattori e l’entità che hanno determinato l'aumento del prezzo. Se l'aumento complessivo del prezzo è superiore al 10% (dieci per cento), il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto, per iscritto a PERI, a condizione che ciò avvenga entro due settimane dal ricevimento della notifica dell'aumento di prezzo.
6. Riserva di proprietà e trasferimento di proprietà
6.1 L'Oggetto dell’Acquisto rimane di proprietà di PERI fino all’intero pagamento del prezzo d'acquisto. La riserva di proprietà non influisce in alcun modo sul trasferimento dei rischi. Fino al pagamento dell'intero prezzo dell'Oggetto dell’Acquisto il Cliente sarà considerato detentore dello stesso e dovrà, pertanto, utilizzare e conservare l'Oggetto dell’Acquisto con la dovuta diligenza richiesta dalla legge applicabile. La perdita o il deterioramento dell'Oggetto dell’Acquisto, verificatisi dopo il trasferimento dei rischi al Cliente, non esonera quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere il relativo prezzo.
6.2 Il mancato pagamento di un numero di rate (anche una sola) tale da costituire l'ottava parte del prezzo comporterà la risoluzione del Contratto. Le parti convengono che le rate versate saranno trattenute da PERI a titolo di indennizzo e di equo compenso per l'utilizzo dell'Oggetto dell’Acquisto. Ciò non pregiudica il diritto di PERI di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
6.3 Nel caso di fatture in corso, PERI utilizzerà i Beni Riservati come garanzia per il saldo della fattura. Finché il prezzo di acquisto non sarà stato corrisposto per intero, il Cliente non avrà il diritto di rivendere i Beni Riservati. Il Cliente avrà il diritto di rivendere i Beni Riservati solo se precedentemente concordato per iscritto con PERI. Se, ciononostante, il Cliente dovesse rivendere i Beni Riservati, PERI avrà il diritto di esigere dal Cliente un adeguato compenso contrattuale, il cui importo sarà determinato secondo ragionevolezza dal tribunale competente; salvo che il cliente dimostri di non essere responsabile della rivendita dei Beni Riservati. Nel determinare l'importo del pagamento contrattuale il tribunale competente terrà adeguatamente conto dell'eventuale danno subito da PERI e dei vantaggi ottenuti dal Cliente.
6.4 L'adempimento di singoli crediti in conto corrente non annulla la riserva di proprietà.
6.5 Il fatto che PERI includa singoli crediti nei confronti del Cliente, in una fattura corrente o li compensi con crediti del Cliente o comunque effettui saldi nei confronti del Cliente, non annulla la riserva di proprietà.
6.6 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Cliente è tenuto a conservare i Beni Riservati acquistati da PERI separatamente dagli Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi e a contrassegnarli di conseguenza come proprietà di PERI. Se, contrariamente all'obbligo del Cliente ai sensi della frase precedente, i Beni Riservati sono stati combinati uniti con Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi e i Beni Riservati e non possono più essere separati dagli Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi, PERI ne diventa comproprietaria ai sensi delle disposizioni di legge.
6.7 Se il Cliente acquisisce la proprietà esclusiva o la comproprietà dei Beni Riservati a seguito della combinazione/unione, il Cliente trasferirà la comproprietà dei Beni Riservati a PERI al momento della conclusione del Contratto di acquisto in proporzione al valore dei Beni Riservati rispetto agli Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi al momento della loro combinazione/unione. Il valore degli Altri Prodotti per Casseforme e Ponteggi sarà determinato da PERI a sua ragionevole discrezionalità. In questo caso, il Cliente è tenuto a conservare gratuitamente i beni, di proprietà o in comproprietà di PERI, che devono essere considerati Beni Riservati secondo i criteri di cui sopra.
6.8 Se i Beni Riservati sono venduti dal Cliente, da soli o insieme ad altri beni, il Cliente, al momento della conclusione del Contratto di acquisto dei Beni Riservati, cederà a PERI i crediti derivanti dalla rivendita dei Beni Riservati per un importo pari al valore dei Beni Riservati con tutti i diritti e gradi accessori, senza cedere a terzi tale credito in altro modo o con priorità. In caso di cessione globale che riguardi il Cliente, il credito che il Cliente dovrà cedere a PERI si considera ceduto a PERI e al Cliente fin dall'inizio, nella misura in cui la cessione globale non intervenga, sia inefficace o preveda la liberazione di un credito. A questo proposito, tale credito nei confronti del Cliente e di terzi si considera ceduto con priorità. Se i Beni Riservati rivenduti sono in comproprietà con PERI, la cessione del credito si estende all'importo corrispondente al valore della quota di comproprietà di PERI. Il valore dei beni è determinato in base al prezzo di listino, che deve essere stabilito da PERI a sua discrezionalità, considerando uno sconto sull'usato.
6.9 Su richiesta di PERI, il Cliente è tenuto a fornire immediatamente a PERI tutte le informazioni e a consegnare tutti i documenti necessari a PERI per far valere i propri diritti nei confronti dei terzi clienti del Cliente.
6.10 PERI autorizza il Cliente, con riserva di revoca, a riscuotere il credito.
6.11 PERI non si avvarrà della propria facoltà di riscossione, a condizione che il Cliente dichiari il proprio obbligo di pagamento anche nei confronti di tutti i
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terzi nei confronti dei quali abbia un credito di pagamento non necessariamente esigibile ma esistente in conseguenza della rivendita dei Beni Riservati.
6.12
Su richiesta di PERI, il Cliente deve nominare i debitori del credito ceduto e notificare loro la cessione del credito a PERI.
6.13 Il Cliente è tenuto a informare immediatamente PERI di eventuali provvedimenti esecutivi obbligatori da parte di terzi in relazione ai Beni Riservati o ai crediti ceduti, consegnando i documenti necessari per l'opposizione. In caso di sospensione dei pagamenti, richiesta o apertura di una procedura concorsuale, il diritto di rivendere, utilizzare o installare i Beni Riservati e l'autorizzazione a riscuotere i crediti ceduti, decade. In caso di procedura di assegno o cambiale, decade anche l'autorizzazione a riscuotere. In questo caso, PERI ha il diritto di riscuotere i Beni Riservati.
6.14 PERI deve essere immediatamente informata di qualsiasi sequestro o confisca dei Beni Riservati da parte di terzi. I costi di intervento che ne derivano sono in ogni caso a carico del Cliente, a meno che non siano a carico dei terzi.
6.15 PERI e il Cliente concorderanno di comune accordo, sulla base dei documenti di fatturazione, quali beni sono di loro proprietà. Se il Cliente non collabora alla selezione di cui nella frase precedente, PERI ha il diritto di effettuare tale selezione autonomamente. I costi della selezione sono a carico del Cliente, salvo che la mancata collaborazione nella selezione di tali beni sia non imputabile al Cliente.
6.16 Se la garanzia del credito del costo d'acquisto nei confronti del Cliente, a cui PERI ha diritto in base alla cessione anticipata, supera il valore del credito garantito di oltre il 10%, PERI è tenuta a effettuare un nuovo trasferimento o un rilascio a discrezione del Cliente. Il valore del credito garantito è determinato dal prezzo che PERI ha fatturato al Cliente.
6.17 Se il Cliente include un credito ceduto a PERI da una rivendita di Merci Riservate in un rapporto di conto corrente esistente con i suoi clienti, il credito di conto corrente viene ceduto per intero. Dopo il saldo, il credito in conto corrente sarà sostituito dal saldo riconosciuto, che si intenderà ceduto fino all'importo del credito originario.
6.18 Il Cliente non può acquisire la proprietà dell'Oggetto dell’Acquisto sostituendo la consegna con la stipula di un rapporto giuridico con PERI, in virtù del quale il Cliente ottiene il possesso indiretto, a meno che questo tipo di trasferimento di proprietà non sia stato espressamente concordato per iscritto.
6.19 Se un terzo è in possesso dell'Oggetto dell’Acquisto, il trasferimento di proprietà può essere sostituito da una cessione da parte di PERI al Cliente del proprio diritto di riscatto dell'Oggetto dell’Acquisto nei confronti del terzo; tuttavia, ciò si applica solo se le parti lo concordano espressamente per iscritto.
6.20 Le clausole 6.3-6.19 si applicano nella misura massima prevista dalla legge applicabile.
7. Qualità dell'Oggetto dell’Acquisto, specifiche e applicazione, garanzie
7.1 La qualità dell'Oggetto è esclusivamente quella specificata nell’oggetto del singolo Contratto. È responsabilità del Cliente, in quanto utente finale specializzato e non consumatore, che agisce per scopi connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, verificare se l'Oggetto dell’Acquisto è idoneo agli scopi per i quali intende utilizzarlo.
7.2 Le informazioni fornite da PERI, verbalmente, per iscritto e in qualsiasi altra forma, sull'idoneità- compresa l'applicazione, la lavorazione e gli altri usi- sono fornite al meglio delle proprie conoscenze, ma sono da considerarsi come informazioni non vincolanti e non esonerano il Cliente dal proprio esame dell'Oggetto dell’Acquisto, consegnato da PERI, per verificarne l'idoneità agli scopi previsti. L'applicazione, l'elaborazione e gli altri utilizzi dell'Oggetto dell’Acquisto avvengono al di fuori del controllo di PERI e sono pertanto di esclusiva responsabilità del Cliente, salvo che sia stato espressamente stabilito diversamente. Come previsto al precedente punto B.4.2., le differenze di peso, dimensioni e altri valori tecnici che non hanno alcun effetto sull'uso previsto sono consentite e non danno diritto al Cliente di presentare reclami.
7.3 L'Oggetto dell’Acquisto corrisponde alla qualità prevista se, al momento del trasferimento del rischio, è conforme alle specifiche tecniche descritte nelle istruzioni per il montaggio e l'uso ad esso applicabili.
7.4 Le garanzie, ad eccezione di quelle espressamente previste come obbligatorie dalla legge applicabile, , in particolare le garanzie di qualità, saranno vincolanti per PERI solo nella misura in cui (i) siano contenute in un'offerta o in una conferma d'ordine, (ii) siano espressamente designate come "garanzia" o "garanzia di qualità" e (iii) prevedano espressamente gli obblighi derivanti per PERI da tale garanzia.
7.5
Fatta eccezione per quanto previsto nel presente Contratto, tutte le garanzie, le condizioni, i termini e gli impegni, espressi o impliciti, sia per legge che per diritto comune, per consuetudine, per uso commerciale, per prassi o altro (ivi compresi, a titolo esemplificativo, la qualità, le prestazioni, l'idoneità o l'adeguatezza allo scopo) in relazione ai nostri beni o servizi che PERI deve fornire al Cliente sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge.
8. Diritti in caso di difetti
8.1 I reclami relativi ai difetti devono essere presentati per iscritto, con indicazione del difetto specifico. I difetti dovuti a consegna incompleta e altri difetti riconoscibili devono essere comunicati per iscritto a PERI tempestivamente, e al più tardi entro 8 (otto) giorni dalla consegna; difetti non evidenti devono essere comunicati tempestivamente, e al più tardi entro 8 (otto) giorni di calendario dalla loro scoperta. L'accettazione e/o il collaudo dell'Oggetto dell’Acquisto non possono essere rifiutati a causa di difetti minori (ossia quei difetti che in ogni caso non rendono l'Oggetto dell’Acquisto inadatto all'uso cui è destinato e/o non ne diminuiscono sensibilmente il valore). I diritti di garanzia cadono in prescrizione 12 (dodici) mesi dopo la consegna dell'Oggetto dell’Acquisto (periodo di garanzia). Sono esclusi i reclami dovuti a difetti notificati tardivamente.
8.2 I costi di ispezione degli Oggetti di Acquisto sono a carico del Cliente. Gli Oggetti di Acquisto riconosciuti come difettosi devono essere messi a disposizione di PERI per essere ispezionati su richiesta.
8.3 Per quanto riguarda i diritti del Cliente in caso di difetti, si applicano le disposizioni di legge, se non diversamente stabilito di seguito.
8.4 Se l'Oggetto dell’Acquisto è difettoso, PERI, a discrezione del Cliente, consegnerà un nuovo articolo o riparerà l'Oggetto dell’Acquisto difettoso. Quanto sopra non pregiudica il diritto del Cliente di richiedere la risoluzione del Contratto o la riduzione dell'importo corrisposto. Il Cliente avrà inoltre diritto ad essere risarcito per qualsiasi altra perdita o danno derivante da un difetto dei prodotti. Ove previsto dalla legge applicabile, in caso di rettifica, il periodo residuo della garanzia originaria decorrerà dalla restituzione dell'Oggetto dell’Acquisto riparato. Lo stesso vale in caso di consegna successiva.
8.5 In caso di consegna successiva, il Cliente dovrà restituire a PERI l'Oggetto dell’Acquisto difettoso in conformità alle disposizioni di legge.
8.6 La riserva di proprietà, ai sensi della clausola B.I.6, si applica anche alle parti da sostituire come parte dell’adempimento successivo.
8.7 Se il Cliente ha installato l'Oggetto dell’Acquisto difettoso in un altro oggetto o lo ha collegato a un altro oggetto in conformità alla sua tipologia e destinazione d'uso, PERI rimborserà al Cliente le spese necessarie per la rimozione dell'Oggetto dell’Acquisto difettoso e per l'installazione o il fissaggio dell'Oggetto dell’Acquisto riparato o consegnato non difettoso, in conformità alla legge applicabile. Tuttavia, se non diversamente concordato, PERI non è tenuta a rimuovere gli articoli difettosi e a installare o applicare gli articoli riparati o consegnati non difettosi al momento dell'adempimento successivo.
8.8 Sono esclusi reclami del Cliente per le spese sostenute ai fini dell'adempimento successivo, in particolare per i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nella misura in cui tali spese siano aumentate a causa del successivo trasporto degli Oggetti di Acquisto in un luogo diverso da quello di consegna concordato; PERI ha il diritto di fatturare al Cliente tali costi aggiuntivi.
8.9
Il Cliente riconosce che PERI è esente da responsabilità nel caso in cui il Cliente non utilizzi l'Oggetto dell’Acquisto in conformità alle rispettive istruzioni fornite da PERI, valide per il montaggio e l'uso, nella misura in cui il danno si fonda su di esse. Inoltre, PERI non garantisce la compatibilità e la sicurezza di componenti e accessori di terzi, non venduti o noleggiati da PERI, utilizzati in relazione all'Oggetto dell’Acquisto.
9. Varie
Nella misura di quanto applicabile, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Sezione A.
II. Condizioni speciali per i Beni Usati e per l’acquisto di beni concessi in locazione
Se il Cliente acquista Beni Usati da PERI, si applicano le seguenti disposizioni.
1. Acquisto di beni di locazione
Se il Cliente acquista beni che gli erano stati precedentemente forniti da PERI, in parte o per intero, sulla base di un Contratto di locazione, quest’ultimo si qualifica come acquisto di Beni Usati a cui si applicano le disposizioni della presente Clausola B.II. In tal caso il prezzo di acquisto è concordato contrattualmente.
2.
Reclami per difetti
L'acquisto di Beni Usati avviene “così come ispezionati”. Fatto salvo quanto previsto dalla clausola A.10, la vendita di Beni Usati da parte di PERI esclude qualsiasi reclamo per difetti e responsabilità.
3. Applicazione delle Condizioni speciali PERI per l'acquisto di Beni Nuovi
Per tutti gli altri aspetti, si applicano le Condizioni speciali per la vendita di Beni Nuovi (Clausola B.I).
4. Varie
Nella misura di quanto applicabile, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A .
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C. Condizioni speciali di PERI per il noleggio di Casseforme e Ponteggi
1. Natura dell'Oggetto del Noleggio Oggetto del Noleggio
1.1
L'Oggetto del Noleggio è generalmente costituito da Beni Usati in precedenza.
Il Cliente non ha alcuna pretesa di ricevere Beni Nuovi.
L'Oggetto del Noleggio viene consegnato in condizioni adeguate e funzionali, in modo da essere idoneo all'uso previsto.
1.2
PERI non interferirà, se non nell'esercizio dei propri diritti ai sensi del presente Contratto o della legge applicabile, con il regolare possesso dell'Oggetto del Noleggio da parte del Cliente.
1.3
Eventuali requisiti aggiuntivi per l'Oggetto del Noleggio dovranno essere concordati in anticipo tra PERI e il Cliente in forma scritta. È responsabilità del Cliente verificare l'idoneità dell'Oggetto del Noleggio per uno scopo specifico. In particolare, PERI non garantisce o promette che l'Oggetto del Noleggio soddisfi i requisiti di un eventuale piano di sicurezza e salute del Cliente.
2. Calcolo e assegnazione
2.1
Il canone di locazione concordato si applica per il periodo di locazione minimo di cui alla Clausola C.7.1.
2.2
Dopo la scadenza del rispettivo periodo minimo di noleggio, il canone viene calcolato in base ai giorni di utilizzo.
2.3
La fornitura effettiva viene fatturata in base al numero calcolato di articoli, metri quadrati, metri lineari, metri cubi, metri forfettari o metri di altezza (“quantità totali effettive”).
2.4
La tariffa giornaliera è calcolata in base al canone concordato per il periodo minimo di locazione diviso per 30 (trenta). Pertanto, ad esempio, se il canone di locazione concordato per un componente di Cassaforma per un periodo di locazione minimo di un mese è di 3.000 EUR, il canone di locazione viene calcolato come segue per un giorno:
3.000 / EURO. (1 x 30 giorni) = 100 EUR.
2.5
L'inizio e la fine del periodo di noleggio sono regolati nella clausola C.7.
2.6
Salvo diverso accordo, le fatture di locazione vengono emesse al termine di un mese solare, per il mese solare precedente o per i 30 (trenta) giorni solari precedenti.
3. Trasferimento/ispezione dell'Oggetto del Noleggio
3.1
L'Oggetto del Noleggio viene messo a disposizione per il ritiro in più parti su richiesta del Cliente. Se non diversamente concordato nel Contratto, il Cliente dovrà comunicare a PERI la sua intenzione di effettuare il ritiro almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del giorno previsto.
3.2
PERI mette a disposizione l'Oggetto del Noleggio per il prelievo da parte del Cliente nel magazzino concordato, salvo diverso accordo contrattuale.
3.3
PERI aggiunge una bolla di consegna in duplice copia alla fornitura. Il numero e il tipo di prodotto delle parti spedite dell'Oggetto del Noleggio sono specificati sulla bolla di consegna con la fornitura. Dopo la consegna dell'Oggetto del Noleggio al Cliente, quest'ultimo è tenuto a ispezionare immediatamente l'Oggetto del Noleggio per verificarne la conformità alle specifiche riportate nella bolla di consegna, la completezza e la funzionalità.
3.4
La bolla di consegna deve essere firmata dal Cliente o da un suo rappresentante al momento della consegna dell'Oggetto del Noleggio al Cliente.
3.5
L'Oggetto del Noleggio deve essere accettato dal Cliente a meno che non vi sia un difetto che renda l'Oggetto del Noleggio inadatto all'uso previsto.
3.6
Sono ammesse consegne parziali da parte di PERI. Nel caso, tali consegne parziali saranno comunicate da PERI.
3.7
Parti mancanti o difettose devono essere immediatamente comunicate a PERI per iscritto. Se il Cliente dovesse omettere tale comunicazione a PERI, la consegna si considererà accettata, a meno che non vi sia un difetto non identificabile durante l'ispezione. Ciò non si applica ai casi in cui PERI indichi e fornisca prestazioni parziali in relazione all'Oggetto del Noleggio ancora da consegnare.
3.8
Se un difetto non era identificabile al momento della consegna e viene identificato solo in un secondo momento, il Cliente è tenuto a notificare a PERI il difetto immediatamente dopo averlo rilevato; la notifica deve essere effettuata in forma scritta (lettera, fax, e-mail).
4. Passaggio del rischio, spedizione e imballaggio e costi di spedizione, imballaggio e tempi di attesa
4.1
Se il trasporto dell'Oggetto del Noleggio viene effettuato dal Cliente stesso o da un vettore o spedizioniere che lo rappresenta, il Cliente è responsabile del rischio di trasporto dal momento del trasferimento dell'Oggetto del Noleggio al vettore o spedizioniere o al Cliente stesso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che PERI abbia organizzato il trasporto per il Cliente.
4.2
Il tipo di consegna, l'imballaggio e il percorso di spedizione sono disciplinati dal regolamento di imballaggio di PERI. È disponibile sul sito www.peri.it e viene inoltre messo a disposizione da PERI su richiesta.
4.3
Il Cliente si fa carico delle spese di spedizione, di trasporto, di imballaggio e, se richiesti, dei pedaggi e dei costi di scarico. Il Cliente sostiene inoltre i costi per i periodi di attesa durante il carico e lo scarico in cantiere se tali periodi superano le due ore, a meno che tali periodi di attesa non siano imputabili al Cliente.
5. Utilizzo dell'Oggetto del Noleggio
5.1
Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’Oggetto del Noleggio, con tutta la ragionevole e consueta cura, competenza e lungimiranza e a rispettare le norme indicate nelle istruzioni di montaggio e d'uso, nonché le attuali versioni applicabili della norma sulla sicurezza sul lavoro. Le istruzioni per il montaggio e l'uso vengono fornite gratuitamente al Cliente insieme all'Oggetto del Noleggio.
5.2
Il Cliente si assume il rischio di utilizzare l'Oggetto del Noleggio con componenti propri o di un altro produttore.
5.3
Il Cliente è responsabile della corretta e adeguata conservazione, della pulizia periodica e finale, della manutenzione dell'involucro della Cassaforma, dell'uso di agenti di rilascio e dell'osservanza delle istruzioni di montaggio e d'uso fornite, degli adesivi e/o altri materiali applicati al prodotto e delle istruzioni operative (comprese quelle per gli accessori).
5.4
Il Cliente è tenuto a maneggiare l'Oggetto del Noleggio con cautela e in modo appropriato e ad adottare le misure necessarie affinché l'utilizzabilità dell'Oggetto del Noleggio non venga ridotta.
5.5
L'obbligo di manutenzione e riparazione durante il periodo di noleggio è a carico del Cliente, nella misura in cui i danni corrispondenti siano attribuibili all'uso locativo o alla sfera di rischio del Cliente. I danni all'Oggetto del Noleggio, dovuti a un uso improprio, saranno risarciti secondo le norme di legge.
5.6
Il Cliente riconosce che PERI è esente da responsabilità nel caso in cui il Cliente non utilizzi l'Oggetto del Noleggio in conformità alle rispettive istruzioni, valide per il montaggio e l'uso fornite da PERI, nella misura in cui il danno si fonda su di esse.
5.7
Se l'Oggetto del Noleggio è costituito da un ponteggio, in aggiunta alle clausole C.5.1 - C.5.4, si applica quanto segue: i Ponteggi possono essere utilizzati solo in conformità con le istruzioni di montaggio e utilizzo (che saranno fornite da PERI), nonché in conformità alle norme di settore pertinenti e le leggi e i regolamenti applicabili, comprese le linee guida emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere rispettate dal Cliente. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il mancato rispetto esonera PERI da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da tale uso improprio.
5.8
Il Cliente è tenuto a monitorare costantemente l'Oggetto del Noleggio nel luogo di utilizzo e a scartare le parti difettose, in particolare quelle che non corrispondono ai requisiti delle istruzioni di montaggio e utilizzo.
5.9
Il Cliente è tenuto a custodire e salvaguardare con cura l'Oggetto del Noleggio al fine di prevenirne il furto. In caso di furto, appropriazione indebita o qualsiasi altro trasferimento illecito, il Cliente è tenuto a informare immediatamente PERI e l'autorità competenti per iscritto in merito al furto, all’appropriazione indebita o ad ogni altro trasferimento illecito. In caso di furto, appropriazione indebita o di qualsiasi altro sospetto di atto illecito relativo all’Oggetto del Noleggio, il Cliente deve presentare una denuncia relativa a tutti i potenziali reati, effettivi o presunti. Una copia della denuncia e/o di altri documenti rilasciati dalle autorità dovranno essere inviati immediatamente anche a PERI.
5.10
Il Cliente è tenuto a garantire che l'Oggetto del Noleggio sia protetto da danni causati da fuoco, acqua e agenti atmosferici.
6. Scadenze e date
6.1
Le scadenze di consegna o altre date sono vincolanti per PERI solo se esplicitamente indicate nel Contratto come “vincolanti”.
6.2
I periodi di consegna decorrono solo dopo che i dettagli dell'esecuzione saranno stati chiariti. Il rispetto dei periodi di consegna concordati presuppone l'adempimento di tutti i relativi obblighi contrattuali e di cooperazione del Cliente.
6.3
Quattro settimane dopo il superamento di una scadenza non vincolante, il Cliente può richiedere a PERI, in forma scritta (lettera, fax, e-mail), di effettuare la consegna entro un termine ragionevole, che sarà concordato dalle parti in buona fede. PERI risulterà inadempiente solo al ricevimento di detta richiesta. In caso di inadempienza di PERI, il Cliente potrà recedere dal Contratto solo dopo la scadenza del termine concordato dalle parti.
6.4
Gli obblighi di consegna sono subordinati alla condizione che PERI stessa sia rifornita correttamente e puntualmente, a meno che PERI stessa non sia responsabile della consegna errata o tardiva.
6.5
Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o altri impedimenti non prevedibili di cui PERI non è responsabile, quali interruzione del lavoro, sciopero,
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serrata, divieti governativi, guerra, embargo, epidemie, pandemie, interruzioni operative e carenze energetiche e di trasporto, prorogano e posticipano i termini di consegna per il tempo dell'impedimento stesso, più il tempo necessario per l’invio. Lo stesso vale anche se tale condizione si verifica da parte dei sub-fornitori o subappaltatori di PERI, salvo in caso di dolo o colpa grave dei sub-fornitori o subappaltatori di PERI. PERI non è responsabile delle suddette circostanze anche se si verificano nel corso di un ritardo già esistente. PERI informerà il Cliente dell'inizio e della fine prevista di tali circostanze nel più breve tempo possibile. Se l'impedimento dovesse protrarsi per sei settimane o più, entrambe le parti del Contratto hanno il diritto di recedere dal Contratto stesso.
6.6
Il prezzo contrattuale sarà pari al prezzo di noleggio per tre mesi o, se inferiore, al periodo di noleggio fisso concordato con il Cliente. A parte questo, si applicano le limitazioni generali di responsabilità di cui alla clausola A.10 .
7. Durata della locazione
7.1
La durata minima della locazione è di 1 (un) mese, che si calcola considerando 30 (trenta) giorni consecutivi.
7.2
Il periodo di locazione per ogni Oggetto del Noleggio inizia dal giorno in cui l'Oggetto del Noleggio lascia il magazzino di PERI. Il periodo di noleggio per ciascun Oggetto del Noleggio termina quando l'Oggetto del Noleggio rientra nel magazzino di PERI concordato contrattualmente. Se nel Contratto di Noleggio non è stato definito un magazzino di noleggio, questo risulta essere quello più vicino al cantiere in cui è stato consegnato l'Oggetto del Noleggio.
7.3
Poiché il Cliente è responsabile del trasporto dell'Oggetto del Noleggio, se il ritiro dell'Oggetto del Noleggio avviene in ritardo rispetto al giorno concordato nel Contratto, per motivi di cui il Cliente è responsabile, l’inizio del periodo di locazione si considera dal giorno in cui PERI era pronta a spedire l’Oggetto del Noleggio.
7.4
Il Cliente si assume i rischi derivanti dall'utilizzo del materiale noleggiato. PERI non concede sospensioni o riduzioni del canone di locazione in caso di festività, maltempo o fermo tecnico. La responsabilità legale di PERI per le violazioni dei doveri rimane inalterata.
8. Reclami per difetti
8.1 Il Cliente deve notificare immediatamente a PERI eventuali difetti dell'Oggetto del Noleggio.
8.2 PERI è responsabile dei difetti iniziali solo se questi derivano da causa di cui PERI è responsabile.
8.3 Se l'Oggetto del Noleggio presenta un difetto che lo rende non idoneo all'uso previsto dal Contratto, PERI ha inoltre il diritto, a sua discrezione, di rimediare al difetto consegnando un nuovo Oggetto del Noleggio, invece di correggere il difetto. In questo caso, la consegna del nuovo Oggetto del Noleggio e il ritiro di quello difettoso saranno a carico di PERI. Nel caso in cui PERI non dovesse essere in grado di consegnare il suddetto Oggetto del Noleggio, il Cliente ha il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto o la riduzione del canone di noleggio concordato.
8.4 Le richieste di risarcimento del Cliente per difetti sono escluse nella misura e fintanto che PERI non sarà in grado di ispezionare i presunti difetti o finché le prove richieste da PERI non saranno messe a disposizione in modo tale da consentire a PERI di ispezionare e verificare il difetto; in questo caso, è sufficiente che il prodotto difettoso sia messo a disposizione di PERI e che il difetto e la sua causa possano essere dedotti da esso.
8.5 Ad eccezione dei casi di urgenza, il Cliente è autorizzato a rimediare ai difetti o a farli correggere esclusivamente con il consenso scritto di PERI. A tale riguardo, PERI sosterrà esclusivamente i costi che avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente.
9. Segnaletica e pubblicità
9.1
PERI ha il diritto di apporre sull’Oggetto del Noleggio pubblicità per la propria azienda e i propri prodotti su banner, cartelli, poster e articoli simili, in una dimensione determinata da PERI e in un punto visibile. Le capacità di lavoro dell'Oggetto del Noleggio non devono essere compromesse a svantaggio del Cliente.
9.2
PERI ha il diritto di fotografare gli oggetti su cui viene svolto il lavoro con l'aiuto di Ponteggi e/o Casseforme della stessa di utilizzarli nelle pubblicità PERI, insieme al nome del Cliente, in qualsiasi forma, come cataloghi, prospetti, su elenchi di referenze, sulle proprie home page online www.peri.it, piattaforme di social media e luoghi simili. A tal fine, il Cliente concede a PERI una licenza completa e trasferibile sulle suddette proprietà intellettuali e garantisce che tale licenza (e il relativo utilizzo delle proprietà intellettuali da parte di PERI) non costituisce violazione di alcun diritto di terzi. Se il costruttore o l'architetto è titolare di un diritto di copyright sull'oggetto, il Cliente cercherà di facilitare, su richiesta di PERI, l'ottenimento da parte di quest'ultima dei diritti di utilizzo e delle licenze necessarie.
9.3
Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che la pubblicità apposta da PERI non sia danneggiata o mal posizionata.
9.4
L'apposizione di annunci pubblicitari del Cliente, del cliente del Cliente o di terzi sull'Oggetto del Noleggio richiede il previo consenso di PERI, nella misura in cui tale apposizione richiede un intervento materiale sull’Oggetto del Noleggio. La pubblicità del Cliente non deve, in ogni caso, nascondere o coprire completamente o parzialmente la pubblicità di PERI.
10. Sublocazione, comodato e trasferimento dell'oggetto
10.1
Il Cliente non ha il diritto di concedere in sublocazione o in comodato a terzi l'Oggetto del Noleggio o parti di esso, né di trasferire in altro modo a terzi il possesso dell'Oggetto del Noleggio o di parti di esso (di seguito “Trasferimento dell'Oggetto del Noleggio”). Qualsiasi trasferimento dell'Oggetto del Noleggio richiede il previo consenso scritto di PERI. L'utilizzo dell'Oggetto del Noleggio da parte di uno dei subappaltatori del Cliente, attivo nel cantiere ed indicato nel Contratto di noleggio, non necessita di approvazione ai sensi del punto precedente, a condizione che l'Oggetto del Noleggio venga utilizzato dai subappaltatori esclusivamente nel cantiere indicato nel Contratto di noleggio.
10.2
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Cliente cede a PERI tutti i diritti e le facoltà nei confronti di terzi derivanti dal Trasferimento dell'Oggetto del Noleggio, e PERI accetta la cessione. Quando diritti e facoltà non possono essere ceduti a PERI, il Cliente si impegna a notificare in anticipo a PERI la propria intenzione di far valere tali diritti o facoltà. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Cliente cede a PERI i crediti del Cliente derivanti da disposizioni dell'Oggetto del Noleggio o di parti dello stesso nei confronti di terzi, e PERI accetta la cessione.
10.3
Il Cliente informerà immediatamente PERI se l'Oggetto del Noleggio o parti dello stesso dovessero essere sequestrati o altrimenti compromessi. Il Cliente è inoltre tenuto a informare immediatamente PERI in merito a qualsiasi richiesta di vendita all'asta o amministrazione controllata relativa alla proprietà su cui si trova l'Oggetto del Noleggio o a edifici o strutture ad esso associati.
10.4
Il Cliente non è autorizzato a trasferire o spostare l'Oggetto del Noleggio o parti di esso in una località diversa da quella indicata nel Contratto di noleggio, a meno che PERI non abbia precedentemente fornito il proprio consenso scritto. In caso di violazione della disposizione precedente, sarà applicata una penale. A tal fine, le parti concordano che il Cliente sarà tenuto a corrispondere a PERI una somma forfettaria pari al 1 % dell'importo totale del Contratto a titolo di penale, salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti da PERI.
11. Restituzione
11.1
La restituzione dell'Oggetto del Noleggio (“Restituzione”) è effettuata dal Cliente stesso, salvo diverso accordo esplicito scritto al momento della conclusione del Contratto.
11.2
Le restituzioni vengono effettuate a spese e a rischio del Cliente. Se concordato esplicitamente, PERI può organizzare il trasporto per il Cliente e incaricare un'azienda di trasporti a tale scopo. Se l'azienda di trasporti si occupa della restituzione, il rischio del trasporto è a carico del Cliente. La restituzione deve essere annunciata dal Cliente con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
11.3
Se PERI provvede alla restituzione dell'Oggetto Noleggiato come servizio accessorio (clausola F), PERI cede al cliente solamente i propri diritti di risarcimento danni, derivanti dalla restituzione dell'Oggetto del Noleggio, nei confronti del vettore o dello spedizioniere. In tutti gli altri casi, PERI sarà responsabile solo in conformità con la clausola A.10.
11.4
PERI ha la facoltà di determinare il tipo di spedizione e l'imballaggio per la Restituzione. Al momento della Restituzione, i materiali di imballaggio forniti da PERI (box in rete metallica, europallet, ecc.) devono essere utilizzati e restituiti.
11.5
Le Restituzioni devono essere effettuate presso il magazzino di noleggio PERI specificato nel Contratto (di seguito denominato “Luogo di Restituzione”), salvo diversa indicazione esplicita.
11.6
Se l'Oggetto del Noleggio viene restituito, su richiesta di PERI, in un luogo diverso dal Luogo di Restituzione, PERI si farà carico di eventuali costi di trasporto aggiuntivi.
11.7
Salvo diversa disposizione di legge, le assicurazioni sul trasporto sono stipulate solo su esplicita richiesta e a spese del Cliente.
11.8
Il Cliente è tenuto a restituire il materiale noleggiato nelle condizioni tecniche originali e complete, senza alcun danno diverso dalla normale usura, pulito e riutilizzabile, smontato, imballato in base alle dimensioni, posizionato su pallet e predisposto correttamente per lo scarico con un carrello elevatore.
11.9
Le parti meccaniche come mandrini o viti che vengono ingrassate/unte da PERI prima della consegna devono essere nuovamente ingrassate/unte prima della restituzione.
11.10
Il Cliente dovrà informare immediatamente PERI in merito a parti dell'Oggetto del Noleggio che sono andate perse, sono diventate inutilizzabili o danneggiate durante il periodo di noleggio a causa del loro utilizzo da parte del Cliente. Le parti dell'Oggetto del Noleggio che non possono più essere riparate, anche dopo avere sostenuto spese ragionevoli, sono considerate inutilizzabili. Inoltre, il Cliente dovrà sostenere i costi per lo smaltimento delle
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parti inutilizzabili dell'Oggetto del Noleggio a seguito del suo utilizzo.
11.11
Il Cliente deve assicurarsi che oggetti noleggiati dello stesso tipo non vengano mischiati. Se oggetti noleggiati, acquistati e altri vengono mischiati, il Cliente sarà tenuto a indicare quali sono gli Oggetti del Noleggiati, quali sono gli oggetti acquistati e quali sono altri oggetti. In caso di dubbio, PERI ha il diritto di distinguere gli oggetti da considerare come Oggetti del Noleggio dalle proprietà miste a sua discrezione e può richiedere la restituzione di tali oggetti noleggiati al termine del rapporto di noleggio.
11.12
Il Cliente deve compilare la bolla di consegna di reso fornita da PERI per le Restituzioni del Cliente. Il numero e la descrizione degli articoli e delle parti della Restituzione, inviate con una spedizione, devono essere elencati dal Cliente sulla bolla di consegna della Restituzione. La bolla di consegna della Restituzione deve essere consegnata a PERI, al più tardi con la restituzione dell'Oggetto del Noleggio, e deve essere firmata dal Cliente.
12. Controllo della Restituzione
12.1 Dopo la consegna dell'Oggetto del Noleggio al Luogo di Restituzione o in un altro sito di consegna concordato tra il Cliente e PERI, l'Oggetto del Noleggio viene numerato e viene verificato se corrisponde alle condizioni di Restituzione indicate nelle Clausole C.11.8 e C.11.9 e alle specifiche riportate nella bolla di Restituzione (di seguito denominata “Ispezione di Restituzione”). Seil normale svolgimento dell'attività lo consente, il controllo della Restituzione viene eseguito immediatamente dopo la ricezione della stessa.
12.2 Se il Cliente stesso o un suo rappresentante è presente al momento dell'ispezione della Restituzione, viene redatto un verbale relativo all'ispezione della Restituzione. Il Cliente e PERI sottoscrivono il verbale. In caso di divergenze di opinione sui risultati dell'Ispezione della Restituzione, queste devono essere annotate nel verbale.
12.3 Se il Cliente stesso o un suo rappresentante non è presente al momento dell'Ispezione della Restituzione, PERI prepara un rapporto scritto sull'Ispezione della Restituzione. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che il rapporto stilato da PERI è inesatto.
12.4 Se l'Ispezione della Restituzione non può essere eseguita immediatamente dopo la ricezione della Restituzione, a causa di vincoli di tempo o altri motivi, allora PERI ha il diritto di eseguire tale Ispezione della Restituzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Restituzione (“Ispezione Successiva della Restituzione”). In questo caso, PERI documenterà la Restituzione e preparerà una nota di Restituzione su eventuali danni e la invierà al Cliente. Al Cliente sarà concessa la possibilità di ispezionare il danno insieme a PERI presso il magazzino entro 15 (quindici) giorni dall'Ispezione successiva alla Restituzione al fine di valutare il danno.
13. Ritiro
13.1
Se è stato eccezionalmente concordato il ritiro dell'Oggetto del Noleggio da parte di PERI, il Cliente deve concordare con PERI l'ora esatta della consegna 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della Restituzione dell’Oggetto del Noleggio.
13.2
Se il Cliente non può organizzare il ritiro a causa di circostanze di cui è responsabile, il periodo di noleggio viene prolungato di conseguenza. In questo caso, il Cliente si farà carico dei costi del trasporto aggiuntivo.
13.3
Se l'Oggetto del Noleggio non viene ritirato da PERI nel giorno e all'ora concordati, il Cliente può richiedere immediatamente il ritiro per telefono o per iscritto.
13.4
PERI comunicherà per tempo il ritiro dell'Oggetto del Noleggio. Al momento del ritiro da parte di PERI, l'Oggetto del Noleggio deve essere conforme a quanto definito nelle Clausole C.11.8 e C.11.9. Questo deve essere caricato con cura a spese del Cliente. In caso contrario, PERI addebiterà separatamente i corrispondenti periodi di attesa obbligatori. Se il ritiro è ritardato di oltre due ore per motivi imputabili al Cliente, PERI sarà risarcita separatamente per i periodi di attesa superiori alle due ore.
14. Risoluzione anticipata del contratto
14.1
Fatte salve le disposizioni di legge applicabili, PERI ha il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto di noleggio e tutti gli altri Contratti esistenti senza preavviso e di esercitare il diritto di reclamare e ritirare l'Oggetto del Noleggio se
-
il Cliente è in ritardo nel pagamento di almeno 3 (tre) canoni mensili, in tutto o in parte, e quindi di almeno il 12,5% (dodici e mezzo percento) dell'importo totale dei canoni di noleggio concordati per il periodo di noleggio (si veda l'art. 1456 del Codice civile );
-
una cambiale o un assegno del Cliente è contestato dal Cliente o da una terza parte e PERI ha fissato a quest'ultima un termine di due settimane per il pagamento dell'importo in mora, senza successo;
-
oppure
-
l'Oggetto del Noleggio, nonostante i solleciti, non viene utilizzato o mantenuto in modo appropriato o in conformità con le istruzioni di montaggio e utilizzo di PERI. Inoltre, non è richiesto alcun preavviso in caso di utilizzo estremamente negligente.
14.2
PERI ha esplicitamente il diritto di accedere al cantiere per ritirare l'Oggetto del Noleggio nelle situazioni identificate nella Clausola C.14.1.
14.3
PERI può richiedere al Cliente il pagamento anticipato del canone di locazione se la sua incapacità di pagamento è evidente sulla base di circostanze oggettive e quindi i crediti di PERI sono a rischio. Il Cliente si impegna a informare immediatamente PERI nel caso in cui si verifichino circostanze materiali che mettono in discussione l'esecuzione del Contratto da parte del Cliente (ad esempio, sospensione dei pagamenti, misure esecutive, contestazioni di fatture, ecc.).
14.4
PERI dovrà richiedere al Cliente il pagamento anticipato, ai sensi della Clausola C.14.3, al più tardi entro la scadenza del decimo giorno mese solare in corso, in forma scritta, al fine di far valere il diritto al pagamento anticipato per il mese successivo. Se PERI avrà tempestivamente fatto valere il diritto al pagamento anticipato, come stabilito nella frase precedente, il Cliente sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione per il mese successivo entro e non oltre il 20 (ventesimo) del mese in corso. Il pagamento di cui nella frase precedente sarà considerato tempestivo se ricevuto da PERI entro il termine stabilito nella frase precedente.
14.5
Se il Cliente è inadempiente rispetto ai pagamenti anticipati di cui è responsabile, ai sensi delle Clausole C.14.3 e C.14.4, allora PERI ha il diritto di risolvere il Contratto di noleggio con il Cliente, ai sensi della Clausola C.14.1, senza alcun preavviso.
14.6
Il Cliente si fa carico dei costi sostenuti da PERI a seguito del ritiro dell'Oggetto del Noleggio, a causa della risoluzione ai sensi delle Clausole C.14.1 e C.14.5.
14.7
In caso di risoluzione ai sensi della clausola C.14.1, PERI ha il diritto di richiedere un risarcimento danni in aggiunta al pagamento del canone residuo.
14.8
In caso di risoluzione, l'ulteriore utilizzo dell'Oggetto del Noleggio è già oggetto di contestazione al momento della conclusione del Contratto. Se il Cliente continua a utilizzare l'Oggetto del Noleggio dopo la scadenza del periodo di noleggio, il Contratto non si considera rinnovato.
15. Responsabilità del Cliente
15.1
Il Cliente è responsabile del materiale a noleggio fino alla restituzione presso il magazzino PERI, come definito al punto 7.2.
15.2
Il Cliente è responsabile nei confronti di PERI per danni, in conformità alle disposizioni di legge, se non restituisce l'Oggetto del Noleggio al termine del Contratto di noleggio o non restituisce l'Oggetto del Noleggio nelle condizioni descritte nelle Clausole C.11.8 e C.11.9, Salvo che i danni non siano non imputabili al cliente
15.3
Nella misura in cui il Cliente debba risarcire PERI per danni dovuti a mancata restituzione, danno totale, inutilizzabilità o perdita dell'Oggetto del Noleggio, il danno è calcolato in base al valore originale dell'Oggetto del Noleggio secondo il listino prezzi di locazione di PERI applicabile al momento della conclusione del Contratto, deducendo un ragionevole sconto sulle parti usate per il deprezzamento del valore.
15.4
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile e nella misura in cui il Cliente sia tenuto a corrispondere un risarcimento a PERI a seguito di danni all'Oggetto del Noleggio, PERI può richiedere un rimborso per i costi di riparazione fino al 100% (cento per cento) del valore originale dell'Oggetto del Noleggio, come indicato nel listino prezzi di locazione PERI, applicabile al momento della conclusione del Contratto.
15.5
Il Cliente è tenuto a stipulare un'adeguata copertura assicurativa che copra l'intero valore dell'Oggetto del Noleggio. Questa dovrà coprire, quantomeno, rischi quali furto, danni causati da incendio e acqua, danni causati da condizioni meteorologiche avverse e danni dovuti a interruzioni operative derivanti dalle stesse.
15.6
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Cliente è tenuto a cedere a PERI, su richiesta, i propri diritti nei confronti dell'assicuratore in caso di danni.
15.7
I diritti di risarcimento danni di PERI, sorti fino al momento del sinistro, rimangono inalterati.
16. Varie
Nella misura di quanto applicabile, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A.
D. Condizioni speciali di PERI per servizi di ingegneria e calcolo strutturale
1. Descrizione generale delle prestazioni dei servizi di ingegneria e calcolo strutturale
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I seguenti servizi possono essere oggetto di servizi di ingegneria e calcolo strutturale che dovranno essere realizzati da PERI:
1.1
Pianificazione del preassemblaggio:
La pianificazione del preassemblaggio consiste nella preparazione di tutti i piani di giunzione necessari per l'utilizzo di Casseforme e/o Ponteggi, per il preassemblaggio di Casseforme e Ponteggi (di seguito denominati “Piani di Preassemblaggio”).
1.2
Pianificazione della messa in opera:
La pianificazione della messa in opera prevede la preparazione di tutti i piani di montaggio necessari per l'utilizzo delle Casseforme e/o dei Ponteggi.
1.3
Calcolo della stabilità:
Il calcolo della stabilità consiste nella preparazione di tutti i calcoli necessari per l'uso delle Casseforme e/o dei Ponteggi, al fine di costruire e utilizzare le Casseforme e/o i Ponteggi secondo i criteri statici. L'accettazione statica delle Casseforme e/o dei Ponteggi costruiti non è inclusa nel calcolo della stabilità.
2. Obblighi di collaborazione del Cliente
2.1
Il Cliente è tenuto a verificare la correttezza degli schemi di assemblaggio e preassemblaggio, in relazione al progetto specifico, per individuare eventuali errori evidenti. Il Cliente è tenuto a verificare la correttezza dei Piani di Assemblaggio e Preassemblaggio in relazione al progetto specifico per individuare eventuali errori evidenti.
2.2
Il Cliente dovrà restituire a PERI i Piani di Assemblaggio e Preassemblaggio immediatamente dopo averli esaminati e approvati. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente, per iscritto, a PERI eventuali modifiche ai Piani di Assemblaggio e Preassemblaggio delle Casseforme e/o dei Ponteggi in relazione allo specifico progetto. In caso di ritardo nell'invio della notifica, superiore a una settimana dopo la ricezione dei Piani di Assemblaggio e Preassemblaggio, questi si considerano approvati dal Cliente, a meno che non siano evidentemente non idonei all'approvazione.
3. Costo e durata
3.1
Il costo dei servizi di ingegneria e di calcolo strutturale, nonché la loro durata, sono soggetti alle disposizioni del Contratto.
3.2
Le norme obbligatorie sugli onorari per i servizi forniti da architetti e ingegneri rimangono inalterate e non possono essere ridotte o eccedute.
4. Diritti sui risultati del lavoro
4.1
Il cliente può utilizzare i risultati dei servizi di ingegneria e calcolo strutturale di PERI solo per gli scopi pattuiti contrattualmente e non ha il diritto di pubblicarli senza il previo consenso esplicito di PERI. La pubblicazione dovrà sempre menzionare il nome di PERI; qualsiasi modifica ai documenti originali di PERI richiederà l'espresso consenso scritto. Allo stesso modo, la divulgazione dei risultati dei servizi a terzi richiede l'espresso consenso scritto di PERI.
4.2
Nella misura in cui i risultati dei servizi di PERI siano protetti da copyright, PERI avrà diritti sugli stessi. In questi casi il Cliente riceverà, nel contesto della Clausola D.4.1 di cui sopra, il diritto irrevocabile, esclusivo e non trasferibile di utilizzare tali risultati, senza limiti di tempo. PERI si riserva il diritto di utilizzare i risultati dei suoi servizi.
5. Varie
5.1
Per quanto possibile, per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A e la legge applicabile.
5.2
Il Cliente concede a PERI la piena autorizzazione a coinvolgere qualsiasi subappaltatore e/o terzo che PERI ritenga utile ai fini della fornitura dei servizi.
E. Condizioni speciali di PERI per il briefing e il confronto dei piani
1. Descrizione delle prestazioni
Nella misura in cui sia stato esplicitamente pattuito nel Contratto, PERI si impegna a istruire i dipendenti, incaricati dal Cliente, in merito all'uso della Cassaforma e/o dei Ponteggi forniti da PERI e si impegna a far verificare il progetto da un supervisore. PERI fornisce i seguenti servizi in relazione al briefing o al confronto dei piani:
1.1
Briefing:
1.1.1
PERI istruisce i dipendenti del Cliente in merito alla corretta e professionale gestione di Cassaforma e/o Ponteggio, secondo le istruzioni di montaggio e utilizzo PERI. Il montaggio stesso è responsabilità del Cliente, in quanto utente finale specializzato, non consumatore, che agisce per scopi legati alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
1.1.2
Il briefing non sostituisce la valutazione dei rischi e le istruzioni di montaggio del Cliente ai sensi del regolamento sulla sicurezza industriale.
1.2
Confronto dei piani:
1.2.1
Nell'ambito del confronto dei piani, PERI verifica la conformità tra la sovrastruttura effettiva della Cassaforma e/o del Ponteggio e il piano di montaggio. Il supervisore nominato da PERI ispeziona la Cassaforma e/o il Ponteggio assemblati dal Cliente mediante un'ispezione visiva a campione per rilevare eventuali deviazioni dal piano di montaggio.
1.2.2
Il confronto dei piani non sostituisce le istruzioni di montaggio e/o la valutazione dei rischi del Cliente ai sensi del regolamento sulla sicurezza industriale.
1.3
Il Cliente è tenuto a soddisfare tutti i prerequisiti necessari per il servizio di PERI. Il Cliente dovrà fornire le autorizzazioni e permessi necessari per la costruzione della Cassaforma e del Ponteggio.
1.4
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, PERI non è responsabile per i danni causati dal Cliente durante il montaggio di Casseforme e/o Ponteggi eseguito dal Cliente nella misura in cui il danno è basato su tali operazioni.
2. Responsabilità del supervisore
2.1
Il supervisore non ha l'autorità per dare istruzioni al personale del cantiere. Pertanto, non è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e dei requisiti di sicurezza e dell'uso di gru e carrelli elevatori.
2.2
Il supervisore non è responsabile dei programmi di consegna o dell'uso e della funzionalità delle Casseforme e/o dei Ponteggi che sono in possesso del Cliente o che sono di proprietà del Cliente.
3. Orario di lavoro, retribuzione
3.1
L'orario di lavoro dei dipendenti PERI (come definito nella clausola F.I.4.2) è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili a PERI. I periodi di lavoro e di trasferta sono riportati sui fogli presenze. I fogli presenze sono firmati dal Cliente.
3.2
La retribuzione sarà addebitata al Cliente in base alle tariffe orarie concordate, più eventuali supplementi per lavoro straordinario, notturno o a turni, salvo diverso accordo. Su richiesta, PERI fornirà gratuitamente al Cliente l'elenco delle tariffe orarie e delle spese generali.
3.3
Le tariffe orarie non includono indennità giornaliere, spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e costi per il trasporto di attrezzature e bagagli.
3.4
Le parti dichiarano e garantiscono di conformarsi all'articolo 2087 del Codice Civile e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, di rispettare pienamente l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
4. Verbale
Al termine del briefing da parte del supervisore, il responsabile del cantiere nominato dal Cliente, ai sensi della Clausola F.I.4.1, è tenuto a firmare il verbale del briefing e quindi a confermare il corretto e completo adempimento dell'obbligo di briefing insieme alla consegna di eventuali documenti.
5. Diritti sui risultati del lavoro
Le disposizioni dei Termini ai sensi della Clausola D.4 si applicano di conseguenza.
6. Varie
6.1
Per quanto possibile, per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A e della legge applicabile.
6.2
Il Cliente concede a PERI la piena autorizzazione a coinvolgere qualsiasi subappaltatore e/o terzo che PERI ritenga utile ai fini della fornitura dei servizi.
F. Condizioni speciali di PERI per servizi accessori
I. Condizioni speciali di PERI per i Preassemblaggi di Casseforme speciali
1. Informazioni generali e terminologia
1.1
Alcuni prodotti di PERI, come ad esempio le casseforme rampanti o le automotrici per gallerie, possono essere consegnati in singole parti o pronti per l'uso. Se il Cliente ha concordato con PERI il preassemblaggio (di seguito denominato “Preassemblaggio di Casseforme”), si applicano le seguenti
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condizioni.
1.2
Le presenti Condizioni Speciali per il Preassemblaggio di Casseforme si riferiscono esclusivamente ai preassemblaggi delle casseforme e al loro disarmo, che vengono effettuati nei cantieri.
1.3
Il Cliente è tenuto a ottenere tutte le autorizzazioni e permessi necessari per il Preassemblaggio delle casseforme in tempo utile prima dell'inizio del Preassemblaggio concordato con PERI.
2. Descrizione generale delle prestazioni per il Preassemblaggio di Casseforme speciali
2.1
L'obiettivo del Preassemblaggio delle Casseforme è l'assemblaggio di prodotti speciali quali, strutture di sostegno, sistemi di arrampicata, carrelli per casseforme per gallerie, ponteggi di lavoro e di sicurezza, telai di sostegno e casseforme speciali, che vengono generalmente consegnati in cantiere in parti singole e devono essere assemblati in cantiere prima dell'uso. I Preassemblaggi di Casseforme coprono anche la ricostruzione e il disarmo dei prodotti speciali per casseforme, di cui sopra , nella misura in cui ciò sia concordato tra PERI e il Cliente.
2.2
PERI esegue i Preassemblaggi di Casseforme con macchinari e/o operai tecnicamente qualificati, aziende in subappalto e utilizzando i propri strumenti. Il Cliente concede a PERI la piena autorizzazione a coinvolgere qualsiasi subappaltatore e/o terzo che PERI ritenga utile ai fini della fornitura dei servizi.
2.3
Qualora PERI sia incaricata di eseguire il Preaasemblaggio delle Casseforme, PERI fornirà al Cliente i piani di montaggio, entro un termine ragionevole e prima dell'inizio delle operazioni di montaggio. I piani di montaggio devono essere preparati in conformità agli standard tecnologici approvati. Il Cliente è tenuto a verificare la correttezza dei piani di montaggio, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento. Egli dovrà controfirmare tali piani subito dopo averli esaminati e restituirli a PERI a titolo di approvazione. PERI dovrà essere immediatamente informata per iscritto nel caso in cui siano necessarie modifiche ai piani di montaggio. Se il Cliente non dovesse inviare a PERI né i piani controfirmati né le informazioni sulle modifiche richieste, entro un periodo di tempo ragionevole, anche in seguito a una richiesta scritta da parte di PERI, i piani si considerano approvati, a meno che manchino dei requisiti per essere approvati.
2.4
PERI non esegue alcun servizio di costruzione.
2.5
L'esatto ambito di lavoro dei servizi di Preassemblaggi delle Casseforme è definito nel Contratto.
3. Scadenze e date
3.1
Se sono state fissate per iscritto scadenze o termini vincolanti per le operazioni di Preassemblaggio delle Casseforme, queste iniziano a decorrere solo dopo che il Cliente avrà adempiuto a tutti i propri obblighi di collaborazione.
3.2
Se PERI non dovesse rispettare le scadenze, il Cliente dovrà prima stabilire un periodo di tolleranza adeguato.
3.3
Le richieste di risarcimento per i danni causati dal ritardo saranno determinate in conformità con la Clausola A.10.
3.4
Se il Cliente dovesse successivamente richiedere modifiche ai prodotti speciali per casseforme, che devono essere preassemblati da PERI ai sensi della Clausola F.I.2.1 (di seguito denominate “Richieste di modifica successive del Cliente”), tali Richieste di modifica successive del Cliente vengono eseguite da PERI nella misura in cui sono possibili e ragionevoli, e in ogni caso a spese del Cliente.
3.5
Eventuali richieste di modifica successive da parte del Cliente prolungano le scadenze concordate in base ai loro effetti.
3.6
Il termine per il Preassemblaggio delle Casseforme si considera rispettato se il servizio di Preassemblaggio è pronto per essere accettato dal Cliente.
3.7
In caso di ritardi o interruzioni durante il Preassemblaggio delle Casseforme, di cui è responsabile il Cliente, tutti i rinvii delle scadenze e i costi aggiuntivi, in particolare i costi per i periodi di attesa e i costi aggiuntivi di viaggio e alloggio, sono a carico del Cliente.
3.8
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o altri impedimenti imprevedibili di cui PERI non è responsabile, come ad esempio interruzione del lavoro, sciopero, serrata, divieti governativi, guerra, embargo, epidemie, pandemie e interruzioni operative, prolungano le scadenze e le posticipano per la durata dell'impedimento, contando in più un ragionevole periodo di avviamento. Lo stesso vale anche se tale condizione si verifica presso i subappaltatori di PERI. PERI non è responsabile delle suddette circostanze anche se si verificano nel corso di un ritardo già esistente. PERI informerà il Cliente dell'inizio e della fine prevista di tali circostanze nel più breve tempo possibile. Se l'impedimento dovesse protrarsi per sei settimane o più, entrambe le parti del Contratto hanno il diritto di recedere dal Contratto stesso.
4. Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni
4.1
Subito dopo l'ordine, il Cliente è tenuto a nominare un responsabile di cantiere, un coordinatore per la sicurezza e la salute e un esperto in materia di sicurezza.
4.2
Dopo l'ordine da parte del Cliente e, prima dell'inizio del preassemblaggio, il Cliente informa il personale che esegue i lavori di Preassemblaggio della Cassaforma in cantiere (di seguito denominato “Dipendenti PERI”) in merito al contesto locale e al piano di sicurezza e salute e condivide le informazioni sulle uscite di emergenza, sui dispositivi di pronto soccorso e antincendio e sui potenziali rischi specifici del cantiere.
4.3
Il Cliente fornisce e installa, a proprie spese e sotto la sua responsabilità, i dispositivi di protezione anticaduta e i dispositivi di supporto necessari in tutti i luoghi di lavoro e nelle vie di circolazione dove vengono eseguiti i servizi da parte di PERI.
4.4
I test in conformità alle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulla conformità della Salute e della Sicurezza sul Lavoro devono essere eseguiti dal Cliente a proprie spese.
4.5
Se non diversamente concordato, il Cliente si fa carico delle misure necessarie per la protezione delle persone e dei materiali presso il luogo di pre-assemblaggio.
4.6
Le parti dichiarano e garantiscono di conformarsi all'articolo 2087 del Codice Civile e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, di rispettare pienamente l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
5. Approvazione del Preassemblaggio di Casseforme speciali, difetti e inizio del periodo di noleggio
5.1
Il Cliente, o un suo rappresentante, accetterà tempestivamente il servizio di Preassemblaggio delle casseforme come da Contratto non appena PERI comunicherà il completamento dello stesso. L'accettazione e/o il riconoscimento del Preassemblaggio delle Casseforme non possono essere negati a causa di difetti minori. Il Cliente è tenuto ad accettare il Preassemblaggio delle Casseforme come da Contratto, indipendentemente dalle ispezioni tecniche o ufficiali che il Cliente esegue insieme a terzi.
5.2
Con l'accettazione del Preassemblaggio delle Casseforme, il Cliente conferma la funzionalità e la completezza dell'intera fornitura.
5.3
Viene redatto un verbale di accettazione che viene firmato da entrambe le parti. Tutti i difetti e i danni agli oggetti preassemblati da PERI devono essere menzionati nel verbale.
5.4
Se viene accertato che il Preassemblaggio della Cassaforma non è stato eseguito come da Contratto, PERI è autorizzato ad eseguire lavori di riparazione. Se l'eliminazione dei difetti non avviene entro un periodo di tempo ragionevole, il Cliente può, a sua discrezione, ridurre proporzionalmente il compenso o recedere dal Contratto per la fornitura dei servizi di Preassemblaggio delle Casseforme. Il Cliente non ha diritto a ulteriori rivendicazioni, ad eccezione di eventuali richieste di risarcimento danni, limitate ai sensi della Clausola A.10. Le richieste di garanzia cadono in prescrizione 24 (ventiquattro) mesi dopo l'erogazione dei servizi di Preassemblaggio delle Casseforme, a condizione che il difetto sia stato notificato a PERI entro 60 giorni dalla sua scoperta. Sono esclusi i reclami dovuti a difetti notificati tardivamente.
5.5
L'accettazione si considera avvenuta se il Cliente non effettua il sopralluogo senza un valido motivo o non ne comunica l'esito entro un breve periodo di tempo, nonché se il Cliente accetta incondizionatamente il servizio di Preassemblaggio delle Casseforme. In particolare, se il Cliente non si presenta alla data di accettazione concordata, nonostante PERI lo abbia convocato in tempo utile e lo abbia informato delle conseguenze della sua mancata presenza, il Preassemblaggio si considera avvenuto, a meno che la mancata presentazione sia non imputabile al Cliente; lo stesso vale se l'accettazione non è avvenuta dopo che sono trascorse due settimane dalla notifica del completamento del Preassemblaggio delle Casseforme per motivi imputabili al Cliente.
5.6
La clausola C.7 si applica all'inizio della durata del periodo di noleggio nella misura in cui i prodotti speciali per Casseforme sono forniti a noleggio.
6. Restituzione al momento dello smontaggio
6.1
Prima dell'inizio dei lavori di smontaggio e smantellamento, PERI e il Cliente dovranno effettuare un'ispezione visiva dell'oggetto da smontare.
6.2
I danni ai beni noleggiati che risultano evidenti dall'ispezione visiva, effettuata ai sensi della clausola F.I.6.1, e che sono emersi durante il periodo di noleggio, nonché le parti apparentemente mancanti o danneggiate, vengono registrati per iscritto nel verbale e documentati con l'ausilio di fotografie. Il Cliente conferma quindi l'esattezza delle dichiarazioni contenute nel protocollo.
6.3
PERI, entro otto settimane dall’ispezione, può rivendicare nei confronti del Cliente i danni che non sono stati rilevati durante il controllo visivo e che si sono manifestati durante il periodo di noleggio. Per far valere una richiesta di risarcimento danni, ai sensi del punto precedente, è sufficiente una lettera al Cliente in cui PERI informa il Cliente dei danni rilevati successivamente e dei costi necessari per la loro eliminazione.
7. Costo, durata e spese aggiuntive
7.1
I costi per il Preassemblaggio delle Casseforme speciali, così come la sua durata, sono soggetti alle disposizioni del Contratto.
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7.2
Se i servizi di Preassemblaggio dovessero venire ragionevolmente interrotti o non essere avviati, a causa di condizioni strutturali inadeguate dell'organizzazione del cantiere o in ogni caso su iniziativa del Cliente, le spese aggiuntive necessarie saranno rimborsate separatamente a PERI in base a quanto maturato.
7.3
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Cliente è tenuto a corrispondere separatamente a PERI anche le spese aggiuntive non incluse nell'ordine emesso, in particolare le spese aggiuntive per i Preassemblaggi alterati e per le difficoltà impreviste, che rientrano rispettivamente nell'area di responsabilità del Cliente. Le spese aggiuntive non significative non saranno prese in considerazione e non saranno remunerate separatamente.
8. Responsabilità del personale
PERI non fornisce alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito al comportamento colposo del personale fornito dal Cliente. Tali soggetti sono agenti ausiliari del Cliente.
9. Diritti sui risultati del lavoro
Si applicano di conseguenza le disposizioni dei Termini ai sensi della Clausola D.4.
10. Validità delle condizioni di PERI per la vendita e il noleggio
Per quanto possibile, le Condizioni speciali PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi (Clausola B) e/o le Condizioni speciali PERI per la locazione di Casseforme e Ponteggi (Clausola C) rimangono inalterate dalle presenti Condizioni speciali per il Preassemblaaggio di Casseforme.
11. Varie
Per quanto possibile, per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A e della legge applicabile.
Il Cliente concede a PERI la piena autorizzazione a coinvolgere qualsiasi subappaltatore e/o terzo che PERI ritenga utile ai fini della fornitura dei servizi.
II. Condizioni Speciali PERI per il Preassemblaggio di Casseforme presso il sito PERI
1. Campo di applicazione e definizioni
Le Condizioni speciali PERI per il Preassemblaggio di Casseforme presso il sito PERI si applicano ai Preassemblaggi concordati tra PERI e il Cliente, che non sono i Preassemblaggi di Casseforme di cui alla clausola F.I.2. Questi devono essere effettuati presso la sede di PERI.
2. Piani di preassemblaggio
2.1 I piani di Preassemblaggio possono essere preparati dal Cliente o, se commissionati separatamente, da PERI. Se i piani di Preassemblaggio sono forniti a PERI dal Cliente, allora PERI esegue il Preassemblaggio secondo questi piani. PERI non esamina i piani di preassemblaggio del Cliente e non si assume alcuna responsabilità riguardo alla correttezza dei piani di Preassemblaggio forniti dal Cliente. PERI segnalerà al Cliente eventuali difetti evidenti che impediscono a PERI di eseguire il Preassemblaggio .
Se i piani di Preassemblaggio devono essere preparati da PERI come da Contratto, si applicano le norme delle Condizioni Speciali di PERI per i servizi di ingegneria e calcolo strutturale (Clausola D).
2.2 Se, ai sensi del Contratto, il Preassemblaggio della Cassaforma deve essere eseguito presso il sito di PERI, il Cliente riceve i piani di Preassemblaggio prima dell'inizio del Preassemblaggio , nella misura in cui PERI è stata incaricata dal Cliente di preparare i piani di Preassemblaggio .
2.3 Se i piani di Preassemblaggio devono essere preparati dal Cliente, questi dovranno includere tutte le specifiche necessarie per realizzare il prodotto finale. Oltre alla forma geometrica con le dimensioni necessarie, dovranno includere anche i collegamenti strutturali e statici, i materiali e le caratteristiche qualitative.
3. Modifica del progetto
Se il Cliente desidera modificare i progetti di Preassemblaggio elaborati da PERI o richiede delle modifiche, queste ultime vengono realizzate a sue spese nella misura in cui PERI le ritiene possibili e ragionevoli. Eventuali richieste di modifica successive prolungano i termini in funzione dei loro effetti.
4. Svolgimento del Preassemblaggio
4.1 Se il Cliente utilizza materiali propri, PERI non è responsabile di eventuali danni causati da tali materiali durante il Preassemblaggio .
4.2 Le parti fornite dal Cliente devono essere sufficientemente pulite e funzionanti. In caso contrario, il Cliente dovrà sostenere le spese aggiuntive necessarie, come quelle per l'ispezione e la selezione.
5. Approvazione del Preassemblaggio
5.1 Il Cliente o un suo rappresentante è tenuto ad accettare il servizio di Preassemblaggio previsto dal Contratto non appena PERI comunica il completamento di un Preassemblaggio concluso tempestivamente. L'accettazione e/o il riconoscimento del Preassemblaggio non possono essere negati a causa di difetti minori. Il Cliente è tenuto ad accettare il Preassemblaggio indipendentemente dalle ispezioni tecniche o ufficiali che il Cliente effettua insieme a terzi.
5.2 Con l'accettazione del Preassemblaggio , il Cliente conferma la funzionalità e la completezza dell'intera fornitura.
5.3 Difetti o danni agli oggetti preassemblati da PERI devono essere inclusi in un protocollo da redigere insieme e da sottoscrivere tra il Cliente e PERI al momento dell'accettazione.
5.4 Se viene accertato che il Preassemblaggio non è stato eseguito come da Contratto, PERI è autorizzato ad eseguire lavori di riparazione. Se l'eliminazione dei difetti non avviene entro un periodo di tempo ragionevole, il Cliente può, a sua discrezione, ridurre il compenso o recedere dal Contratto per la fornitura dei servizi di Preassemblaggio . Il Cliente non ha diritto a ulteriori rivendicazioni, ad eccezione di eventuali richieste di risarcimento danni limitate ai sensi della Clausola A.10. Le richieste di garanzia cadono in prescrizione 24 (ventiquattro) mesi dopo l'erogazione dei servizi di Preassemblaggio , a condizione che il difetto sia stato notificato a PERI entro 60 giorni dalla sua scoperta). Sono esclusi i reclami dovuti a difetti notificati tardivamente.
5.5 L'accettazione si considera avvenuta se il Cliente non effettua il sopralluogo, senza un valido motivo, o non ne comunica l'esito entro un breve periodo di tempo, nonché se il Cliente accetta incondizionatamente il servizio di Preassemblaggio delle Casseforme. In particolare, se il Cliente non si presenta alla data di accettazione concordata, nonostante PERI lo abbia convocato in tempo utile e lo abbia informato delle conseguenze della sua mancata presenza, il Preassemblaggio si considera avvenuto, a meno che la mancata presentazione non sia non imputabile al Cliente; lo stesso vale se l'accettazione non è avvenuta dopo che sono trascorse due settimane dalla notifica del completamento del Preassemblaggio delle Casseforme per motivi imputabili al Cliente.
6. Ritardo nel ritiro
6.1 Se il Cliente non ritira il materiale completamente assemblato entro la data concordata, cade nel difetto di accettazione, senza ulteriori sollecitazioni. In questo caso, il Cliente è tenuto al risarcimento dei danni.
6.2 In questo caso, il rischio si trasferisce al Cliente. Il Cliente dovrà inoltre sostenere le spese aggiuntive necessarie, come ad esempio i costi di stoccaggio.
6.3 Se il materiale preassemblato viene noleggiato dal Cliente, il periodo di noleggio decorre dal momento in cui il Cliente ritarda l'accettazione o, se il ritardo nell'accettazione avviene in un momento successivo, dal momento in cui il Cliente ritarda l'accettazione.
7. Costo e durata
I costi per il Preassemblaggio delle Casseforme speciali, così come la sua durata, sono soggetti alle disposizioni del Contratto.
8. Scadenze e date
8.1
Se per i servizi di Preassemblaggio sono state definite per iscritto scadenze vincolanti, queste decorrono dal momento in cui il Cliente avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi di collaborazione.
8.2
Se le scadenze fissate non dovessero essere rispettate da PERI, il Cliente è tenuto a definire un periodo di tolleranza adeguato che consenta a PERI di adempiere successivamente ai propri obblighi ai sensi del Contratto.
8.3
Le richieste di risarcimento per i danni causati dal ritardo saranno determinate in conformità alla Clausola A.10.
8.4
Le successive richieste di modifica da parte del Cliente vengono eseguite a sue spese nella misura in cui PERI le ritenga possibili e ragionevoli. Eventuali richieste di modifica successive prolungano i termini in funzione dei loro effetti.
9. Diritti sui risultati del lavoro
Le disposizioni dei Termini ai sensi della Clausola D.4 si applicano di conseguenza.
10. Validità delle condizioni di PERI per la vendita e il noleggio
Per quanto possibile, le Condizioni speciali PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi (Clausola B) e/o le Condizioni speciali PERI per la locazione di Casseforme e Ponteggi (Clausola C) rimangono inalterate dalle presenti Condizioni speciali per il Preassemblaaggio di Casseforme.
11. Varie
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Nella misura di quanto applicabile, si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A e della legge applicabile.
Il Cliente concede a PERI la piena autorizzazione a coinvolgere qualsiasi subappaltatore e/o terzo che PERI ritenga utile ai fini della fornitura dei servizi.
III. Condizioni speciali di PERI per servizi di trasporto
1. Informazioni generali
1.1
Solo se esplicitamente concordato per iscritto, PERI fornisce servizi di trasporto in relazione all'Oggetto dell’Acquisto e/o all'Oggetto del Noleggio.
1.2
PERI non si occupa direttamente al servizio di trasporto. PERI consegna l'Oggetto dell’Acquisto e gli Oggetti del Noleggio da trasportare da PERI allo spedizioniere o al vettore.
2. Trasporto
Il trasporto dell'Oggetto dell’Acquisto e/o dell'Oggetto del Noleggio inizia dal luogo esplicitamente concordato per iscritto.
3. Trasferimento del rischio
Nella misura in cui PERI si occupa del trasporto dell'Oggetto dell’Acquisto o dell'Oggetto del Noleggio, PERI si assume il rischio di trasporto fino alla consegna dell'oggetto al Cliente.
4. Costo
Il costo dei servizi di trasporto è soggetto alle disposizioni del Contratto.
5. Varie
Per quanto possibile, per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni delle Condizioni ai sensi della Clausola A.
Firma
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto PERI:
Sezione A. Condizioni generali di contratto PERI:
•
1.3.4 - Prevalenza delle Condizioni Speciali PERI e delle Condizioni allora applicabili
•
5 - Interessi di mora, pagamenti in ritardo e diritto di PERI di trattenere la merce in caso di (anche potenziale) inadempimento.
•
6 - Diritto di PERI di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto e impossibilità del Cliente di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto
•
7 - Limitazione generale di responsabilità di PERI in materia di garanzie e di esecuzione del contratto
•
10 - Limitazione di responsabilità di PERI
•
12 - Giurisdizione esclusiva
•
13 - Limitazioni del Cliente al diritto di compensazione o di ritenzione della merce
Sezione B.I Condizioni speciali PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi (Condizioni speciali PERI per la vendita di Beni Nuovi)
•
1 - Scadenze non vincolanti per PERI
•
1.6 - Limitazioni di responsabilità di PERI per cause di forza maggiore o altri impedimenti
•
2 - Passaggio del rischio al Cliente
•
4 - Accettazione (e inadempimento del Cliente nell'accettazione)
•
5.2 - Adeguamento del prezzo a favore di PERI. Limitazioni al diritto di recesso del Cliente.
•
6 - Riserva di proprietà a favore di PERI. Limitazioni al diritto del Cliente di vendere o rivendere la merce. Obblighi di due diligence del Cliente.
•
7 – Qualità dell'Oggetto dell’Acquisto, specifiche e applicazioni, limitazioni di garanzie a favore die PERI
•
8 - Diritti, rivendicazioni e limitazioni del Cliente in caso di difetti
•
9 - Applicazione delle clausole della Sezione A alla presente Sezione
Sezione B.II Condizioni speciali PERI per la vendita di Casseforme e Ponteggi (Condizioni speciali per l’acquisto di Beni Usati e a noleggio)
•
2 - Limitazioni dei reclami per difetti
•
4 - Applicazione delle clausole della Sezione A alla presente Sezione
Sezione C Condizioni speciali di PERI per il noleggio di Casseforme e Ponteggi
•
1.1 - Fornitura dell'Oggetto del Noleggio come Bene Usato e limitazioni dei reclami del Cliente
•
1,3 - Limitazione di responsabilità di PERI
•
3 - Accettazione dell'Oggetto del Noleggio e limitazioni dei reclami per difetti da parte del Cliente
•
4 - Passaggio del rischio al Cliente
•
5 - Obbligo di assistenza del Cliente e obbligo di notifica in caso di eventi illeciti
•
5.6; 5.7 - Limitazione di responsabilità di PERI per l'uso improprio dell'Oggetto del Noleggio
•
6 - Scadenze non vincolanti per PERI
•
6.5 - Limitazioni di responsabilità di PERI per cause di forza maggiore o altri impedimenti
•
8 - Reclamo di vizi e limitazioni di responsabilità di PERI
•
9 – Segnaletica promozionale e pubblicità (garanzia di proprietà intellettuale a favore di PERI e consenso preventivo di PERI per l'esposizione di pubblicità del Cliente / di terzi)
•
10 - Divieto per il Cliente di subaffittare, locare, prestare o trasferire in altro modo il possesso dell'Oggetto del Noleggio (o di parte di esso). Consenso preventivo di PERI per l'utilizzo dell'Oggetto del Noleggio. Cessione di tutti i diritti a favore di PERI. Sanzioni per il Cliente.
•
11 – Politiche di restituzione. Limitazioni di responsabilità a favore di PERI. Costi e spese a carico del Cliente. Notifica di reclami o danni. Obbligo di assistenza del Cliente
•
12 – Politiche di ispezione della restituzione.
•
13 – Obblighi di ritiro del Cliente (inclusi trasferimento del rischio e assicurazioni). Cessione di tutti i diritti a favore di PERI
•
14 – Diritti di risoluzione a favore di PERI senza preavviso
•
15 – Responsabilità del Cliente
•
16 - Applicazione delle clausole della Sezione A alla presente Sezione
Sezione D Condizioni speciali di PERI per servizi di ingegneria e calcolo strutturale
•
2.1 – Obblighi di collaborazione del Cliente (inclusi gli obblighi di notifica per i Piani di Preassemblaggio)
•
3 – Costo e Durata (inclusi i calcoli di costo e tariffe)
•
4 – Diritti sui risultati del lavoro (diritti di proprietà intellettuale a favore di PERI)
•
5 – Varie (inclusa l'applicazione delle clausole della Sezione A di cui sopra alla presente Sezione e l'autorizzazione al subappalto)
Sezione E Condizioni speciali di PERI per il briefing e il confronto dei piani
•
1.1 – Briefing (incluse limitazioni di responsabilità a favore di PERI. Obbligo professionale di assistenza del Cliente)
•
1.2 – Piano (incluse limitazioni di responsabilità a favore di PERI. Obbligo professionale di assistenza del Cliente) Obbligo professionale di assistenza del Cliente)
•
1.4 –Limitazioni di responsabilità a favore di PERI
•
2 – Limitazioni di responsabilità a favore del supervisore e di PERI.
•
3 – Calcolo del prezzo. Dichiarazione di impiego e garanzie
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•
5 – Diritti sui risultati del lavoro (diritti di proprietà intellettuale a favore di PERI)
•
6 – Varie (inclusa l'applicazione delle clausole della Sezione A di cui sopra alla presente Sezione e l'autorizzazione al subappalto)
Sezione F.I Condizioni speciali di PERI per i servizi accessori (Condizioni speciali di PERI per i Preassemblaggi di Casseforme speciali PERI)
•
2.2 – Diritti di subappalto a favore di PERI. Consenso preventivo del Cliente
•
2.3 – Approvazione del lavoro. Termini per l'accettazione.
•
3 – Scadenze non vincolanti per PERI. Accettazione e modifiche alla richiesta. Limitazioni di responsabilità di PERI per cause di forza maggiore o altri impedimenti
•
4 –Limitazioni di responsabilità a favore di PERI
•
5 – Approvazione del Preassemblaggio speciale della Cassaforma. Accettazione e adeguamento del prezzo a favore di PERI. Diritti, reclami e limitazioni del cliente in caso di difetti
•
6.3 – Estensione del periodo di accertamento dei reclami a favore di PERI
•
8 – Limitazioni di responsabilità a favore di PERI
•
9 – Diritti sui risultati del lavoro (diritti di proprietà intellettuale a favore di PERI)
•
11 – Varie (inclusa l'applicazione delle clausole della Sezione A di cui sopra alla presente Sezione e l'autorizzazione al subappalto)
Sezione F.II Condizioni speciali di PERI per i servizi accessori (Condizioni speciali di PERI per i Preassemblaggi di Casseforme speciali presso il sito PERI)
•
1 – Clausole superiori all'applicazione
•
2.1 – Limitazioni di responsabilità a favore di PERI per i piani di preassemblaggio preparati dal Cliente
•
3 – Modifiche della richiesta a carico del Cliente
•
4 – Limitazioni di responsabilità a favore di PERI per i materiali del Cliente
•
5 – Limitazioni di responsabilità a favore di PERI. Accettazione e adeguamento del prezzo a favore di PERI. Diritti, reclami e limitazioni del cliente in caso di difetti
•
6 - Passaggio del rischio al Cliente
•
8 – Scadenze non vincolanti per PERI. Modifiche alla richiesta. Limitazioni di responsabilità di PERI
•
9 – Diritti sui risultati del lavoro (diritti di proprietà intellettuale a favore di PERI)
•
11 – Varie (inclusa l'applicazione delle clausole della Sezione A di cui sopra alla presente Sezione e l'autorizzazione al subappalto)
Sezione F.III Condizioni speciali di PERI per servizi di trasporto
•
5 - Applicazione delle clausole della Sezione A alla presente Sezione
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Nome completo:_______________________
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